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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06436/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per rapina. I primi due motivi ripropongono, in modo cumulativo e promiscuo, doglianze già formulate in appello da altro difensore, denunciate come vizi di motivazione ma in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Il terzo motivo riguarda l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. al reato di rapina. L'ultimo motivo contesta il diniego della particolare tenuità del fatto in forma pretoria, ma è ritenuto generico perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene i primi due motivi manifestamente infondati e, soprattutto, finalizzati a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è manifestamente infondato quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. al reato di rapina, per le ragioni già esposte dalla sentenza impugnata. L'ultimo motivo è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione che esclude la particolare tenuità, anche in chiave pretoria, per il reato di rapina. Conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorso in cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione del materiale probatorio e per ottenere un terzo grado di merito; censure di questo tipo sono inammissibili.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di rapina, ritenendo il motivo manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di vizi motivazionali, mirano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e a ottenere un terzo giudizio di merito.
  • La proposizione di motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è automaticamente applicabile ai reati di rapina; la relativa richiesta deve misurarsi con la motivazione che ne abbia escluso la configurabilità nel caso concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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