Sentenza n. 4833/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 215/2024, resa nel procedimento RG n. 4077/2023, e pubblicata in data 29 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 215/2024, nella parte relativa al pagamento di differenze retributive pari a € 949,79
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 215/2024, passata in giudicato, che aveva disposto in suo favore il pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari a € 949,79 se non già riconosciute dall’Amministrazione. Ha dedotto che, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La mancata contestazione delle circostanze dedotte dal ricorrente ha ulteriormente confermato la sussistenza dei presupposti per il giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori sessanta giorni per provvedere. Il compenso del Commissario, quantificato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili gli interessi sulle somme dovute e le spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, riconducibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di € 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, inclusa la nomina di un Commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Subordina l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici al decorso del termine di centoventi giorni.
artt. 474 ss. c.p.c.
Regolano l’esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono poste a carico dell’amministrazione nell’ambito del giudizio di ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di seguire tale diverso percorso esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contenga un obbligo specifico di pagamento a carico di una pubblica amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione delle circostanze documentate dal ricorrente, relative al passaggio in giudicato e all’inadempimento, può concorrere a fondare l’accertamento dell’inesecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inottemperanza.
- Le spese successive al titolo giudiziale sono riconoscibili in ottemperanza soltanto se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare un diverso strumento esecutivo.
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