Cassazione Penale, Sentenza n. 11835/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi principali: 1) censura sulla restituzione del termine per la costituzione di parte civile in favore delle persone offese, deducendo che l'art. 175 c.p.p. sarebbe applicabile solo alle parti e non a chi non è ancora parte; 2) doglianza sull'errata applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi dell'appropriazione indebita (mancata prova della consegna di documentazione e assenza di interversione del possesso; mail del 21/05/2017 ritenuta non decisiva); 3) inosservanza di norme processuali e criticità rispetto alla valutazione della credibilità delle persone offese; 4) errata applicazione della legge penale e mancanza di motivazione circa il diniego dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario), con particolare riferimento alla rilevanza dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, generici o non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 175 c.p.p. può applicarsi anche alle persone offese non ancora formali parti del processo, pertanto la decisione che aveva consentito la restituzione del termine per la costituzione di parte civile è risultata legittima. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati non consentiti e privi di specificità, essendo in sostanza doglianze di natura fattuale che non impongono sindacato in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la valutazione probatoria e la credibilità delle parti offese. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello aveva motivato il diniego dei benefici anche con riferimento a precedenti condanne (poi estinte ai sensi dell'art. 445 c.p.p.) ritenuti ostativi alla concessione di una prognosi favorevole. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.071,90 oltre accessori). La sentenza di merito è confermata.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 175 come applicabile anche alla persona offesa non ancora formalmente parte del processo, consentendo la restituzione del termine per la costituzione di parte civile in presenza di caso fortuito o forza maggiore
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (appropriazione indebita); la Corte ha ritenuto che, alla luce del complesso probatorio valutato dal merito, sussistessero gli elementi del reato come motivato dalla Corte d'appello
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al reato ascritto; citazione formale nella formulazione della sentenza di condanna (concorso di norme/illecito), senza ulteriore specifica nel motivo di ricorso
art. 61, n. 11, cod. pen.
Aggravante richiamata nella sentenza di merito; utilizzata per la determinazione della pena e richiamata dalla Corte di appello nella motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla motivazione scritta del ricorso (limiti di sintesi/necessità di motivazione per cassazione)
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede specificità delle doglianze; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero generici e privi della necessaria specificità
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che limita le censure ammissibili in cassazione a questioni di diritto; la Corte ha escluso il sindacato di valutazioni fattuali e probatorie che erano sostanzialmente riproposte dal ricorrente
art. 445 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'estinzione di precedenti condanne; la Corte d'appello ha comunque ritenuto tali precedenti rilevanti ai fini della prognosi sulla recidiva e dell'eventuale concessione di benefici
Massime di principio
- La restituzione del termine per la costituzione di parte civile può essere concessa anche a persone offese che non siano ancora formali parti del processo quando vi siano giustificati motivi (caso fortuito/forza maggiore); l'art. 175 c.p.p. non va rigidamente inteso come limitato alle sole 'parti' tecniche
- In cassazione non è consentito un sindacato sulle valutazioni di merito di carattere fattuale e probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali sono spesso inammissibili o manifestamente infondati
- Le censure devono essere specifiche e fondate su questioni di diritto; doglianze generiche o ripetitive che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito saranno respinte per carenza di specificità (art. 581 e 591 c.p.p.)
- Nel valutare la concessione di benefici (es. sospensione condizionale) il giudice può tener conto di precedenti condanne anche se estinte per effetto di norme come l'art. 445 c.p.p., quando ritiene che incidano sulla prognosi di comportamento futuro
- La soccombenza in sede di cassazione può comportare condanne alle spese processuali, al pagamento di somme alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite
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