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Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 17633 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2005, contestando il recupero di una maggiore Ires. In particolare, sosteneva che l'Amministrazione avesse oltrepassato i limiti del controllo meramente cartolare previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, disconoscendo senza adeguata motivazione una parte del credito Ires indicato in dichiarazione. La società contestava inoltre l'idoneità probatoria delle risultanze dell'anagrafe tributaria, deduceva vizi di motivazione, violazione delle norme sull'onere della prova e omessa pronuncia su ulteriori doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis per rettificare un credito Ires dichiarato in misura superiore a quello risultante dagli archivi dell'anagrafe tributaria, trattandosi di un controllo cartolare e di un ricalcolo dell'imposta, senza valutazioni giuridiche o istruttorie complesse. Ha inoltre ritenuto utilizzabili come prova le risultanze del sistema informatico dell'anagrafe tributaria, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla valutazione della prova documentale e ha escluso il giudicato interno e l'omessa pronuncia prospettati dalla società.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi"

    Il controllo automatizzato può essere utilizzato per verificare i dati dichiarati e quelli presenti negli archivi dell'anagrafe tributaria, correggendo anche un credito d'imposta indicato in misura superiore a quello effettivamente spettante, purché l'attività consista in un controllo cartolare e non richieda valutazioni giuridiche o istruttorie complesse.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 36-bis

    Le disposizioni sono state invocate dalla contribuente per sostenere che il controllo non fosse stato meramente formale; la Corte ha però ritenuto che la rettifica del credito rientrasse nei limiti del controllo automatizzato.

  • Codice civile, art. 2909

    Non si è formato alcun giudicato interno sulla decisione di primo grado, poiché l'impugnazione dell'Ufficio contestava proprio il presupposto della pronuncia, cioè l'asserito superamento dei limiti del controllo automatizzato.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte ha ritenuto sufficienti le risultanze dell'anagrafe tributaria a supportare il rilievo dell'avvenuta utilizzazione o duplicazione del credito, in assenza di elementi contrari forniti dalla contribuente.

  • Codice civile, artt. 2712 e 2719

    Il disconoscimento della conformità previsto per le riproduzioni meccaniche non era decisivo, poiché il documento consisteva nella stampa di dati estratti da un sistema informatico e non nella riproduzione di un documento cartaceo originario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 22 e 24

    Nel processo tributario l'oggetto della controversia è delimitato dai motivi contenuti nel ricorso introduttivo. Non possono essere introdotte in appello nuove questioni o nuovi temi di indagine; inoltre, i poteri istruttori del giudice non sostituiscono l'onere della parte di formulare tempestivamente e specificamente le proprie contestazioni.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 360

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile, poiché la società non aveva dimostrato che le questioni fossero state tempestivamente proposte davanti al giudice di primo grado e non aveva reso autosufficiente il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato può legittimamente rettificare un credito d'imposta dichiarato quando il confronto tra dichiarazione e archivi dell'Amministrazione evidenzi una differenza numerica, una compensazione già effettuata o una possibile duplicazione del credito.
  • Non è sempre necessario un avviso di accertamento motivato in modo analitico: quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati o da dati già presenti nell'anagrafe tributaria, la cartella può essere motivata anche mediante il richiamo alla dichiarazione e alle risultanze informatiche.
  • Le stampe delle banche dati dell'Amministrazione possono costituire elementi di prova, soprattutto quando il contribuente non fornisca documentazione idonea a dimostrare l'erroneità dei dati o l'effettiva spettanza del credito.
  • Per contestare efficacemente una rettifica automatizzata non basta sostenere genericamente che l'Ufficio abbia svolto un accertamento di merito: occorre indicare quali valutazioni estranee al controllo cartolare siano state concretamente compiute e produrre la documentazione a sostegno.
  • Nel processo tributario tutte le contestazioni devono essere formulate nel ricorso introduttivo. Questioni nuove o non adeguatamente documentate non possono essere introdotte per la prima volta in appello o sviluppate soltanto nelle controdeduzioni.
  • In cassazione non è normalmente possibile riesaminare il merito della valutazione delle prove documentali; le censure devono riguardare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili e adeguatamente documentati.

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