Cassazione Civile, Sentenza n. 1373/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ammissione del credito al passivo fallimentare con riserva di presentazione dei documenti giustificativi; questione se la riserva possa essere sciolta senza opposizione e quale sia il corretto procedimento di verifica della documentazione giustificativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di cassazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario. Ha disposto la compensazione delle spese del merito e ha condannato la società controricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ammissione con riserva ha natura provvisoria e che lo scioglimento della riserva richiede l'opposizione e un controllo giurisdizionale in contraddittorio sui documenti prodotti.
Norme richiamate
Cass., 19 giugno 2008, n.16657
Cass., 19 giugno 2008, n.16657
Conferma che l'opposizione è il mezzo unico e indispensabile per consentire lo scioglimento della riserva sull'ammissione del credito
Cass., 25 agosto 2004, n.16859
Cass., 25 agosto 2004, n.16859
Ribadisce la necessità del procedimento di opposizione per la verifica documentale che scioglie la riserva
Cass., 16 aprile 2003, n.6010
Cass., 16 aprile 2003, n.6010
Ulteriore conferma della giurisprudenza sul carattere obbligatorio dell'opposizione per la valutazione probatoria
Cass., 11143/2012
Precisa che l'ammissione con riserva è una prenotazione per eventuali ripartizioni parziali e non esclude il controllo giudiziale in contraddittorio sulla regolarità e idoneità della documentazione presentata
Massime di principio
- L'ammissione del credito al passivo fallimentare con riserva ha natura provvisoria: non vale come piena ammissione definitiva ma come prenotazione in attesa di prova
- Lo scioglimento della riserva richiede l'opposizione: l'opposizione è il rimedio obbligatorio e unico per consentire la verifica e l'accertamento definitivo del credito
- Il controllo della documentazione giustificativa deve svolgersi in contraddittorio tra le parti, poiché la verifica dei crediti ha natura giurisdizionale e si ispira al principio di concorsualità del fallimento
- La sentenza che decide l'opposizione ha efficacia endofallimentare e, se accerta la sussistenza del credito sulla base dei documenti, fissa definitivamente l'ammissione
- In sede di impugnazione, se non ci sono accertamenti di fatto da svolgere la Corte può decidere nel merito; la condanna alle spese segue la soccombenza salvo diversa determinazione per l'evoluzione della vicenda
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