Sentenza del 18/11/2016 n. 23472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione della somma liquidata a I.R. da ENEL/FONDENEL-PIA quale prestazione di previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva che, essendo stato iscritto al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, dovesse applicarsi l'aliquota del 12,5% prevista dalla L. n. 482/1985, almeno sulla componente derivante dal rendimento del capitale investito. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece l'applicazione integrale della tassazione separata prevista per le somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza della CTR presentava inoltre un contrasto tra motivazione e dispositivo, successivamente corretto mediante ordinanza per errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, poiché il contrasto tra motivazione e dispositivo era stato corretto. Ha accolto il ricorso del contribuente nei termini indicati dalle Sezioni Unite: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata si applica alla sorte capitale, mentre l'aliquota del 12,5% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché accerti gli investimenti effettivamente realizzati dal fondo, i relativi risultati, le plusvalenze attribuite alla posizione del contribuente e determini l'eventuale rimborso fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 16 e 17
Tassazione separata delle somme erogate in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
La tassazione separata si applica alla componente qualificabile come sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1 gennaio 2001.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 42, comma 4
Aliquota del 12,50% sui proventi derivanti da determinate forme assicurative.
Nel caso concreto la disciplina è stata ricondotta, per la componente di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000, alla L. n. 482/1985, mentre non è stata applicata indistintamente all'intera prestazione.
L. n. 482/1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, secondo i criteri previsti dalla norma.
Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, l'aliquota del 12,5% si applica soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 124/1993
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
La data di iscrizione al fondo è rilevante per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni maturate anteriormente e posteriormente alla riforma.
D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30/1997
La disposizione è stata considerata nel quadro della disciplina transitoria applicabile agli iscritti alle forme pensionistiche complementari anteriori alla riforma.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,5% sul rendimento; dal 1 gennaio 2001, tassazione separata sull'intera prestazione.
Il principio delle Sezioni Unite costituisce il criterio decisivo per distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, e artt. 132, 156 e 161 c.p.c.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo può determinare la nullità della sentenza quando impedisce di individuare il comando giudiziale, ma nel caso concreto la correzione dell'errore materiale ha fatto venir meno l'interesse dell'Agenzia al ricorso.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di previdenza complementare liquidate in capitale occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario effettivamente prodotto dalla gestione del fondo.
- Per gli iscritti a fondi aziendali a capitalizzazione anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, la componente di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,5%, ma non automaticamente l'intera somma ricevuta.
- Il rendimento agevolabile deve essere provato e quantificato sulla base degli investimenti effettivamente effettuati dal fondo, dei risultati conseguiti e delle plusvalenze concretamente attribuite alla posizione individuale.
- La parte della prestazione che non deriva dal rendimento netto della gestione sul mercato resta soggetta alla tassazione separata prevista dagli artt. 16 e 17 TUIR.
- Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, secondo il principio applicato dalla Corte, trova applicazione il regime della tassazione separata sull'intera prestazione.
- In presenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, occorre verificare se si tratti di un mero errore materiale correggibile; una volta corretta la decisione, il ricorso fondato esclusivamente sul contrasto può perdere interesse.
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