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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22864/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi erano stati proposti nell'interesse di due coimputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/04/2024. Il primo ricorrente censurava, con i primi tre motivi, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) e la carenza di prova degli elementi costitutivi dei reati di rapina impropria tentata e ricettazione; con gli ulteriori due motivi contestava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La seconda ricorrente deduceva un solo motivo, contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, apparenti e spesso meramente riproduttive delle censure già svolte in appello, oltre a tendere a una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo ricorrente, la carenza di specificità dei motivi sulla qualificazione giuridica e sulla prova della responsabilità, nonché l'inammissibilità delle censure su attenuanti generiche e dosimetria della pena, sorrette da motivazione congrua e non illogica. Per la seconda ricorrente ha ritenuto del tutto generico il motivo contro la motivazione di responsabilità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati; la genericità o la mera riproposizione delle censure già disattese in appello determina l'inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente in tema di sufficienza della motivazione sulla pena e sulle attenuanti, nel senso che la motivazione può essere sintetica ma congrua.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se resta generica, apparente o meramente riproduttiva di doglianze già dedotte e disattese.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, salvo dedurre specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento esclusivo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di analizzare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
  • La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice richiama gli elementi ritenuti rilevanti o esprime un giudizio di congruità, specie se la pena irrogata è inferiore alla media edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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