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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza n. 1881/2023 del 25.05.2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.05.2023, nell'ambito del procedimento R.G. N. 10624/2022.

Giustizia amministrativa202502362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1881/2023, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro, oltre alle spese legali. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 10 giugno 2024 e non risultava adempiuta. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riconducibili al provvedimento giudiziale. Ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione, che deve determinarne misura e decorrenza secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Sono dovuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, negli stessi limiti. Non sono state riconosciute le somme richieste a titolo di penalità per il ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non essendo disposte nel dispositivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora richiesta dal ricorrente non è stata riconosciuta nel dispositivo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito, senza vincolare l'Amministrazione ai conteggi unilateralmente prodotti dal creditore.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'entità del credito deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dalla domanda formulata dal creditore.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro e di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione né il commissario ad acta: misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo giudiziale, le disposizioni di legge applicabili e i parametri civilistici.
  • L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali per obbligazioni pecuniarie può essere avviata, dopo la notificazione del titolo, solo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere che l'incarico sia attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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