Ordinanza n. 1472/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Interruzione del progetto terapeutico riabilitativo ad approccio ABA e silenzio dell’ASP sull’istanza di ripristino della presa in carico; relazione clinica dell’ASP e atti regionali sull’organizzazione della rete assistenziale per l’autismo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto due ricorsi, successivamente riuniti, contestando la cessazione della presa in carico sanitaria del minore e il silenzio dell’ASP sull’istanza volta al ripristino di un trattamento terapeutico e riabilitativo ad approccio ABA, secondo il piano terapeutico personalizzato e con determinate caratteristiche di continuità, intensità e svolgimento nei principali contesti di vita. Con il secondo ricorso hanno inoltre impugnato una relazione clinica dell’ASP e, per quanto di ragione, gli atti regionali concernenti il programma unitario e la rete assistenziale per l’autismo, nella parte ritenuta non estensiva del modello ABA all’intera età evolutiva e non prevedente espressamente il trattamento nell’ambiente di vita naturale. È stato chiesto anche l’accertamento del diritto del minore a fruire del trattamento personalizzato e, in subordine, al rimborso dei costi di terapie private equivalenti. Nell’ambito dell’istruttoria già disposta, il primo consulente tecnico d’ufficio ha segnalato una potenziale incompatibilità derivante dalla stretta collaborazione istituzionale con l’ASP resistente; i ricorrenti ne hanno chiesto la ricusazione.
La decisione
Il TAR ha accolto le istanze relative all’astensione e alla ricusazione del consulente originariamente nominato, ritenendo sussistente una situazione di incompatibilità idonea a giustificare la sostituzione. Considerata la difficoltà di reperire uno specialista del settore iscritto a un albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso tribunali prossimi, il Collegio ha nominato quale nuovo CTU un medico specialista in Pediatria e Neuropsichiatria infantile, anche se non iscritto ad alcun albo CTU. Al nuovo consulente è stato sottoposto il quesito già formulato, concernente i disturbi del minore, il trattamento più adeguato e la relativa durata. Sono stati fissati il termine per il giuramento, i termini per l’eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale. L’anticipo sul compenso, pari a 350 euro, è stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti. Il giudizio non è stato definito nel merito ed è stata fissata l’udienza pubblica per la prosecuzione.
Norme richiamate
art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Richiamato quale base del progetto terapeutico riabilitativo oggetto della controversia; il provvedimento non ne offre un’interpretazione nel merito.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, par. 1, lett. f)
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, par. 2 e 4
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1, 2 e 5
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-septies
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il consulente tecnico d’ufficio segnala una situazione di potenziale incompatibilità derivante da rapporti di stretta collaborazione istituzionale con una parte del giudizio, il giudice amministrativo può autorizzarne l’astensione e, ove richiesto, disporne la sostituzione mediante accoglimento dell’istanza di ricusazione.
- In presenza di difficoltà oggettive nel reperire uno specialista iscritto a un albo dei consulenti tecnici d’ufficio, il giudice amministrativo può nominare quale CTU un professionista specializzato non iscritto ad alcun albo, purché idoneo per competenza rispetto al quesito.
- La consulenza tecnica disposta per accertare la patologia e il trattamento sanitario più adeguato costituisce un incombente istruttorio e non comporta, di per sé, la definizione della controversia sul diritto alla prestazione sanitaria o sul rimborso delle terapie private.
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