Cassazione Penale, Sentenza n. 50237/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. lamentando di non aver partecipato al processo per "ignoranza incolpevole" della pendenza del procedimento. Ha dedotto che la Corte territoriale ha fondato la conoscenza del processo su elementi non significativi (elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, notificazione a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e di un verbale di udienza di rinvio) e ha contestato la presunzione di conoscenza della lingua italiana. Sosteneva altresì il proprio stato di analfabetismo e la differenza tra conoscenza della lingua parlata e capacità di comprendere atti scritti, chiedendo che la comprensione degli atti processuali sia provata in modo certo e non basata su presunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto applicabili le norme anteriori alla riforma "Cartabia" (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui sussistevano oggettive e incontestate ragioni per ritenere che l'imputato fosse stato messo in condizione di conoscere la pendenza del processo: notificazione a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e notificazione a mani proprie del verbale di udienza di rinvio (con indicazione del difensore di ufficio). La Corte ha affermato che, ai fini della rescissione, è rilevante l'accertamento della conoscenza del procedimento o l'assenza di una ignoranza incolpevole; l'analfabetismo e la presunta incapacità di leggere non sono di per sé idonei a giustificare l'ignoranza incolpevole se l'imputato ha più volte ricevuto personalmente atti processuali senza eccepire la propria incapacità. Solo lo stato di incapacità (per patologia mentale o altra causa documentata) potrebbe giustificare l'impossibilità di prendere consapevolezza degli atti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma invocata come base per la domanda di rescissione del giudicato per assenza dovuta a ignoranza incolpevole; la Corte ha applicato i criteri previgenti alla riforma Cartabia per valutare l'incolpevole ignoranza.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Notifica di avviso prevista per la comunicazione di conclusione delle indagini: la notificazione personale dell'avviso è stata considerata un elemento probatorio rilevante, anche se da sola non sempre sufficiente, per ritenere la conoscenza della pendenza del processo.
art. 420-bis / art. 420-quater cod. proc. pen. (testo previgente alla riforma)
Riferimento alla notificazione del verbale di udienza di rinvio (e al previgente regime di notifiche): la notificazione personale del verbale di udienza è stata ritenuta particolarmente significativa per dimostrare la conoscenza del procedimento nella fase di giudizio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
art. 89 d.lgs. n.150/2022
Richiamata in quanto la sentenza impugnata è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte ha applicato le disposizioni anteriori seguendo la disciplina transitoria.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata come vizio dedotto in Cassazione (violazione di legge) in relazione alle allegazioni di errata valutazione della conoscenza del processo.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per osservare che il procedimento era camerale e che l'istanza di discussione orale non era stata considerata, essendo seguìte le forme del contraddittorio cartolare.
Giurisprudenza: Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019
Segue il principio che la conoscenza del processo va riferita alla pendenza del giudicium e deve essere accertata, non fondata su mere presunzioni; la Corte ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, gli indici concreti a disposizione erano sufficienti.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric) e Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020 (Ramadze)
Richiamate per affermare che la incolpevole mancata conoscenza esclude la riapertura del giudizio quando l'imputato si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per assenza si fonda sull'accertamento dell"ignoranza incolpevole" della pendenza del processo: non basta l'asserzione generica di non aver compreso atti scritti, va provata l'effettiva incapacità a prendere conoscenza.
- La notificazione personale di atti relativi alla fase di giudizio (es. verbale di udienza di rinvio) e l'elezione di domicilio sono indici rilevanti, e se ripetutamente ricevuti senza eccezioni allegano a carico dell'imputato l'onere di dimostrare circostanze contrarie che giustifichino l'ignoranza incolpevole.
- L'analfabetismo o la scarsa conoscenza della lingua scritta non sono automaticamente idonei a fondare l'ignoranza incolpevole: occorre dimostrare che l'imputato non poteva realisticamente venire a conoscenza del contenuto degli atti e che tale situazione non poteva essere superata con comportamenti ordinari (es. richiesta di chiarimenti).
- Lo stato di incapacità (patologia mentale o altra causa documentata) che impedisca la comprensione degli atti può giustificare l'ignoranza incolpevole e deve essere adeguatamente provato.
- La mancata comunicazione degli avvisi di legge (es. facoltà contenute nel decreto di citazione) è questione diversa: può rilevare ai fini della nullità degli atti, ma non necessariamente nella sede di rescissione che valuta l"ignoranza incolpevole.
- Se si contesta la conoscenza del processo è importante documentare tempestivamente l'incapacità di comprendere (mediante certificazioni, comunicazioni al pubblico ufficiale al momento della ricezione, ecc.) e non limitarsi ad allegazioni generiche in sede di rescissione.
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