Cassazione Penale, Sentenza n. 38822/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza di conferma in appello che aveva condannato BELFORTE per il concorso in due omicidi pluriaggravati (capo A e capo B) con ergastolo. I motivi dedotti: 1) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per una confessione spontanea resa il 9 luglio 2015 e valorizzazione insufficiente del ravvedimento ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p.; 2) errata applicazione, per l'omicidio del capo B, dell'aggravante dei motivi abietti in presenza anche dell'agevolazione mafiosa; 3) motivo aggiunto relativo alla presunta illegittimità dell'ergastolo e alla necessità di applicare la pena di 30 anni in base all'art. 442 c.p.p. e alla successione delle leggi penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo relativo alla diversa quantificazione della pena (art. 442 c.p.p.) perché estraneo all'impugnazione principale e comunque infondato, ritenendo che l'ergastolo risultasse legittimamente applicato per concorso di pene perpetue e per le regole vigenti al momento della richiesta di rito abbreviato. Sul merito, ha ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche: la missiva del 9 luglio 2015 non è stata considerata prova di collaborazione sincera e le ammissioni vere e proprie sono intervenute solo quando le prove erano ormai schiaccianti; pertanto non è applicabile l'art. 62-bis. Ha altresì confermato la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abietti per il capo B), ritenendo logico che l'omicidio sia stato commesso per eliminare un possibile testimone e imporre il silenzio. In conseguenza del rigetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 112, 575, 577, art. 61 c.p.
Norme sostanziali che disciplinano il concorso di persone nel reato e l'omicidio pluriaggravato; applicate per affermare la responsabilità negli omicidi contestati.
Legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.)
Aggravante per agevolazione di sodalizio mafioso ritenuta sussistente e compatibile con l'aggravante dei motivi abietti; incide sulla personalità criminosa e su futuri benefici.
art. 62-bis c.p.
Norma che disciplina la collaborazione e la rilevanza della confessione: la Corte ha ritenuto che la condotta processuale dell'imputato non fosse collaborativa in senso utile e che le ammissioni intervenute solo quando le prove erano schiaccianti non giustificassero l'applicazione dell'attenuante.
art. 133 c.p.
Principio generale sulle circostanze attenuanti e sul bilanciamento: applicazione esclusa perché non sussisteva una confessione tempestiva e sincera idonea a produrre attenuazione.
art. 442 c.p.p.
alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo
Il criterio per la determinazione della pena nel rito abbreviato dipende dal momento in cui è stata chiesta: la Corte ha ritenuto che, al momento della richiesta di rito abbreviato, le regole applicabili non escludevano l'ergastolo; pertanto il motivo aggiunto è inammissibile ed infondato.
art. 72 c.p.
Regola sulla continuazione e cumulazione delle pene: la condanna per ciascun omicidio ha prodotto il cumulo che ha determinato la pena dell'ergastolo.
art. 167 disp. att. c.p.p., art. 581 lett. a) e art. 585 c.p.p. (comma 4)
Regole procedurali sull'ammissione di motivi nuovi in cassazione: i motivi nuovi devono essere collegati ai capi e punti dell'impugnazione originaria; il motivo aggiunto non lo era e pertanto è stato dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Cedu, art. 7 e giurisprudenza comunitaria (es. sentenza Scoppola c. Italia, Grande Chambre, 17/09/2009, n. 10249/03)
Principio di non aggravamento della pena per effetto di una legge intervenuta successivamente; richiamato dalla Corte ma ritenuto non applicabile al caso concreto poiché al momento della richiesta del rito abbreviato le disposizioni favorevoli/sfavorevoli pertinenti erano già nella disponibilità dell'imputato.
Massime di principio
- Una confessione o missiva autoincriminante produce attenuanti solo se tempestiva, sincera e suscettibile di aver anticipato e agevolato le indagini: dichiarazioni rese quando le prove sono gia' schiaccianti difficilmente giustificano le attenuanti ex art. 62-bis.
- I motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo se collegati ai capi e ai punti dell'impugnazione originaria; nuove questioni estranee all'oggetto dell'impugnazione principale possono essere dichiarate inammissibili.
- La determinazione della pena nel rito abbreviato tiene conto delle regole e disposizioni vigenti al momento in cui l'imputato ha effettivamente richiesto il rito: cambiamenti normativi successivi non sempre possono essere invocati per ottenere un trattamento più favorevole.
- L'aggravante dei motivi abietti può coesistere con l'aggravante per agevolazione mafiosa quando l'omicidio abbia lo scopo spregevole di impedire la collaborazione o eliminare un testimone; la sussistenza delle aggravanti incide sulla qualificazione della personalità criminale e sui futuri benefici più che sulla sola quantificazione immediata della pena.
- Anche quando l'esclusione di una aggravante non cambi immediatamente la misura della pena (es. entrambi i reati già puniti con ergastolo), l'annullamento di un'aggravante rimane interesse concreto dell'imputato perché rileva sulla qualificazione del fatto e sugli effetti penitenziari futuri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38811/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38812/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38813/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38817/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →