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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18155/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/10/2024 che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del 20/06/2024, la quale aveva negato la declaratoria di estinzione della contravvenzione prevista dall'art. 186 del Codice della strada (per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, decreto penale di condanna del 23/04/2015 divenuto esecutivo il 22/04/2016) e della sanzione pecuniaria. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 101 cod. pen., 460 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la necessaria 'identità dell'indole' prevista dall'art. 460 come ostativa anche in presenza di un delitto commesso nel termine, mentre tale identità si riferirebbe soltanto alla reiterazione contravvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza dell'orientamento del Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'identità dell'indole richiesta dall'art. 460 cod. proc. pen. si applica esclusivamente alla reiterazione di contravvenzioni, mentre la commissione di un delitto nel termine ostacola comunque l'estinzione del reato oggetto del decreto penale. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che in data 14/05/2017 (nel biennio decorrente dall'esecutività del decreto penale del 2016) il ricorrente aveva commesso il delitto di rapina, con sentenza irrevocabile del 18/06/2017, circostanza impeditiva dell'estinzione della contravvenzione. Per l'inammissibilità del ricorso si è inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della strada

    comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'alcoltest)

    Il provvedimento impugnato riguardava una contravvenzione prevista dall'art. 186 C.d.S. per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest; tale contravvenzione è oggetto del decreto penale esecutivo del 23/04/2015 divenuto esecutivo il 22/04/2016

  • art. 460 cod. proc. pen.

    comma 5 e norme correlate (termine biennale per le contravvenzioni, quinquennale per i delitti)

    Secondo la Corte l'identità dell'indole prevista dall'art. 460 comma 5 si riferisce esclusivamente alla reiterazione contravvenzionale; invece la commissione di un delitto entro il relativo termine è di ostacolo all'estinzione del reato oggetto del decreto penale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare euro 3.000,00

  • art. 101 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra le censure; il giudice non ha ritenuto fondata la dedotta violazione, non essendo la censura specifica né confrontata con la giurisprudenza invocata dal Tribunale

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 28) - modifiche a art. 460 cod. proc. pen.

    La Corte ha motivato il provvedimento facendo riferimento al testo dell'art. 460 antecedente alle modifiche del d.lgs. 150/2022 e alla consolidata giurisprudenza che limita l'identità dell'indole alla reiterazione contravvenzionale

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 16875 del 10/03/2010, Rv. 246981)

    Precedente di legittimità richiamato per affermare che la necessaria identità dell'indole, ai fini dell'estinzione, si riferisce alle contravvenzioni e non anche ai delitti; la Corte ha ritenuto il precedente applicabile e vincolante nel caso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dal provvedimento in relazione alle condizioni che consentirebbero di non applicare la sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che le condizioni previste non ricorressero nel caso concreto

Massime di principio

  • La valutazione sulla 'identità dell'indole' ai fini dell'estinzione del reato ex art. 460 cod. proc. pen. si applica, per la giurisprudenza consolidata, principalmente alla reiterazione di contravvenzioni: se nel termine previsto (due anni per contravvenzioni) si commette una contravvenzione della stessa indole l'estinzione è ostata; tuttavia la commissione di un delitto nel termine costituisce comunque un ostacolo all'estinzione della contravvenzione oggetto del decreto penale
  • Il termine utile per valutare la sussistenza di fatti impeditivi dell'estinzione decorre dall'esecutività del decreto penale; occorre verificare la data di esecutività e la data del successivo reato
  • Per impedire l'estinzione non è sufficiente una generica contestazione: la circostanza ostativa (es. commissione di un delitto nel termine) deve risultare accertata e, se necessario, già fatta oggetto di sentenza irrevocabile
  • Le impugnazioni devono essere formulate in modo specifico e confrontarsi con la giurisprudenza citata dal giudice: censure reiterative o aspecifiche sono spesso dichiarate inammissibili
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza del gravame prima di proporre ricorso
  • Le modifiche legislative (es. d.lgs.150/2022) possono incidere sull'interpretazione dell'art. 460, ma la giurisprudenza consolidata e il testo applicabile al periodo di riferimento restano determinanti per la decisione

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