Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che, pur accogliendo la domanda relativa all'attribuzione della carta elettronica con accredito di euro 2.000,00, aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta elettronica)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna n. 1065/2025 limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, deducendo la violazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Ha sostenuto che, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda, la somma di euro 500,00 fosse irrisoria e inferiore al limite minimo consentito dai parametri forensi, chiedendo la rideterminazione delle spese del primo grado in euro 1.189,00, oltre IVA e CPA.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello nei limiti indicati. Ha affermato che, secondo l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice può aumentare i valori medi tabellari fino al 50 per cento, ma non può diminuirli oltre il 50 per cento; i valori minimi così determinati sono inderogabili in assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente. La liquidazione di euro 500,00 è stata ritenuta inferiore ai valori applicabili allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dal d.m. n. 147/2022. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, poiché la controversia non presentava profili di particolare complessità ed era seriale. In parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato in euro 800,00 le spese del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento

    Il giudice, nel liquidare il compenso professionale e le spese processuali secondo i parametri, non può scendere al di sotto della riduzione massima del 50 per cento dei valori medi tabellari.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), d.m. n. 37/2018

    Ha modificato l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, introducendo il limite inderogabile alla riduzione dei valori medi parametrici.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022

    Richiamato ai fini dell'applicazione della riduzione prevista per la liquidazione dei compensi nel caso concreto.

  • d.m. n. 147/2022

    Individua i valori tabellari applicabili e una percentuale unica per aumenti e diminuzioni dei valori medi base, con eliminazione della locuzione 'di regola'.

Massime di principio

  • In assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, quando il compenso professionale o le spese processuali sono liquidati sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può diminuire i valori medi tabellari oltre il 50 per cento.
  • Il limite minimo derivante dalla riduzione massima del 50 per cento dei valori medi parametrici ha carattere inderogabile e impedisce liquidazioni meramente simboliche o comunque inferiori alla soglia prevista dai parametri applicabili.
  • La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una liquidazione ridotta entro i limiti parametrici, ma non consentono di scendere al di sotto del valore minimo inderogabile.
  • La motivazione della liquidazione delle spese può legittimamente valorizzare la serialità e la ridotta complessità della causa, purché la somma riconosciuta resti conforme ai limiti minimi stabiliti dai parametri forensi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.