Regolamento (UE) 2021/342
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 della Commissione del 25 febbraio 2021 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia che avevano annullato, per violazione dei diritti di difesa, il precedente provvedimento di riduzione del dazio per River Kwai International Food Industry Co., Ltd. La Commissione ha riesaminato la ripartizione dei costi tra la società e le collegate, confermando le risultanze sostanziali già poste a base del regolamento del 2014. Ne deriva la reisituzione del dazio antidumping definitivo al tasso del 3,6%, con efficacia retroattiva dal 28 marzo 2014, e la possibilità di rimborso o sgravio per quanto eventualmente versato in eccesso.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, limitatamente a River Kwai International Food Industry Co., Ltd.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2001 90 30 (TARIC 2001903010), e di granturco dolce in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2005 80 00 (TARIC 2005800010), originari della Thailandia e fabbricati da River Kwai International Food Industry Co., Ltd. La misura opera a decorrere dal 28 marzo 2014 e riguarda il periodo di applicazione delle misure antidumping già vigenti; non modifica la data di scadenza delle misure istitute dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996. Sono escluse dall’aumento le importazioni non riferibili al produttore esportatore interessato e resta ferma la disciplina generale doganale per rimborso e sgravio.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce dalla Thailandia per River Kwai International Food Industry Co., Ltd.
Il regolamento è adottato per dare esecuzione alle sentenze del Tribunale dell’Unione europea e della Corte di giustizia che hanno annullato il precedente regolamento del 2014, rilevando una violazione dei diritti di difesa dell’AETMD nella fase istruttoria. La Commissione ha quindi riaperto l’inchiesta limitatamente a River Kwai International Food Industry Co., Ltd. e ha verificato se la ripartizione dei costi tra la società e le imprese collegate avesse inciso indebitamente sul calcolo del margine di dumping.
Ambito materiale e prodotto interessato
La misura riguarda due categorie di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato, originarie della Thailandia:
- prodotto preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2001 90 30 (TARIC 2001903010);
- prodotto preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, classificato al codice NC ex 2005 80 00 (TARIC 2005800010).
L’ambito soggettivo è ristretto alle importazioni fabbricate da River Kwai International Food Industry Co., Ltd., con sede a Kanchanaburi, Thailandia. Il regolamento precisa che il prodotto oggetto del riesame coincide con quello delle precedenti inchieste e che la disciplina è adottata nel quadro del regolamento di base (UE) 2016/1036, in particolare degli articoli 9, paragrafo 4, 11, paragrafi 2 e 3, e 14, paragrafo 1.
Ricostruzione della procedura e controllo giurisdizionale
Il quadro originario deriva dal regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario della Thailandia. A seguito della domanda presentata da River Kwai il 14 febbraio 2013, la Commissione aveva aperto un riesame intermedio parziale ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica del dumping per la sola società richiedente.
L’inchiesta aveva condotto al regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014, che riduceva il dazio applicabile a RK dal 12,8% al 3,6%. Tale regolamento è stato poi annullato dal Tribunale con sentenza del 14 dicembre 2017, confermata dalla Corte di giustizia il 28 marzo 2019, per violazione dei diritti procedurali dell’AETMD con riferimento alla divulgazione di informazioni sulla possibile scorretta ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh.
Riapertura dell’inchiesta e accertamenti sui costi
Per conformarsi alle sentenze, la Commissione ha riaperto l’inchiesta antidumping e ha notificato la riapertura alle parti interessate, concedendo loro la possibilità di presentare osservazioni e chiedere un’audizione. La Commissione ha inviato questionari a RK e alle collegate e ha effettuato una visita di verifica presso le sedi di River Kwai International Food Industry Co., Ltd., AgriFresh Co. Ltd., Agripure Holdings Public Co. Ltd. e Sweet Corn Products Co. Ltd. in Thailandia.
L’indagine riaperta ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012. La Commissione ha riesaminato in dettaglio la struttura del gruppo per verificare che tutti i costi pertinenti fossero correttamente attribuiti o riaddebitati tra le società, inclusi eventuali effetti sulla base di costo di RK e sul margine di dumping.
Valutazione delle relazioni infragruppo
La Commissione ha esaminato la commissione di gestione addebitata da Agripure a RK, rilevando che essa copriva servizi di consulenza, strategia, organizzazione, controllo interno, finanza e anche attività di marketing. Ha concluso che non vi era stata sottostima dei costi di RK, pur riconoscendo che alcuni servizi di Agripure avrebbero potuto giovare anche ad altre società del gruppo.
È stato inoltre esaminato un prestito a breve termine concesso da Agripure a RK, a un tasso annuo compreso tra il 4% e il 6%, ritenuto in linea con il mercato e irrilevante in termini economici data la brevità del finanziamento. Analoga valutazione è stata compiuta per un prestito di brevissima durata concesso da AgriFresh a RK, anch’esso a condizioni considerate di mercato.
Per quanto riguarda SCP, la Commissione ha accertato che la società aveva venduto semi di mais dolce a RK a prezzi di mercato e che tali acquisti non erano stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, poiché i semi di mais dolce non costituivano materia prima del prodotto in questione. È stato inoltre verificato che la locazione di un piccolo appezzamento di terreno sul sito di RK non aveva inciso sui costi del prodotto oggetto del riesame.
Costi condivisi, locazioni e altri elementi contabili
La Commissione ha analizzato anche i costi dell’energia elettrica, il controllo di qualità, i ricambi, il personale amministrativo e altri costi condivisi tra RK e AgriFresh. Ha ritenuto che i riaddebiti fossero coerenti con i rispettivi fatturati e con la diversa intensità di consumo energetico delle attività fresche di AgriFresh, e che non vi fosse stata sottostima dei costi attribuiti a RK.
Sono stati esaminati anche i rapporti relativi a terreni, edifici e macchinari affittati da RK ad AgriFresh e, in alcuni casi, da RK a SCP. La Commissione ha concluso che i costi di ammortamento di RK erano stati correttamente attribuiti al prodotto oggetto del riesame e che le entrate da locazione di AgriFresh o SCP non avevano ridotto artificialmente il costo del prodotto oggetto del riesame. L’analisi dei bilanci di verifica e della contabilità interaziendale non ha evidenziato alcuna ripartizione irragionevole dei costi.
Conclusioni della Commissione e conferma del margine di dumping
All’esito della riapertura, la Commissione ha escluso l’esistenza di una scorretta attribuzione o ripartizione dei costi tra RK e le società del gruppo e non ha rilevato prove di manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da fornitori comuni. Ha quindi confermato che le risultanze del regolamento del 2014 sui costi di produzione e sul carattere permanente del mutamento di circostanze restavano valide.
In base a tali conclusioni, la Commissione ha ritenuto opportuno ristabilire il margine di dumping medio ponderato già fissato nel 2014, pari al 3,6% del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Il regolamento chiarisce anche che la metodologia usata nel riesame in previsione della scadenza del 2019 non risulta pregiudicata dalla presente riapertura.
Misura antidumping e effetti retroattivi
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 3,6% per le importazioni del prodotto descritto e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd., con applicazione a decorrere dal 28 marzo 2014. Il regolamento prevede il codice addizionale TARIC A791 e richiama l’applicazione delle norme doganali ordinarie, salvo disposizioni contrarie.
L’articolo 2 stabilisce che deve essere effettuato il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio antidumping definitivo versato in eccesso rispetto a tale livello, sia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 sia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996. La domanda va presentata alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.
Entrata in vigore e rapporto con le misure vigenti
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione precisa inoltre che la presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996, che resta il quadro vigente per la durata complessiva delle misure antidumping.
Disposizioni principali
Contesto procedurale e sentenze UE
Il regolamento si inserisce nella sequenza di un riesame in previsione della scadenza, di un riesame intermedio parziale e del successivo annullamento giurisdizionale del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014. Il Tribunale e poi la Corte di giustizia hanno ritenuto violati i diritti di difesa dell’AETMD per mancata divulgazione di informazioni rilevanti sulla possibile scorretta ripartizione dei costi tra River Kwai e AgriFresh.
Riapertura dell’inchiesta e verifica dei costi
La Commissione ha riaperto l’inchiesta antidumping per eseguire le sentenze della Corte, ha inviato questionari a RK e alle collegate, ha ricevuto risposte da RK, Agripure, AgriFresh e SCP e ha svolto verifiche in loco ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta di riesame è fissato dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012.
Esame della ripartizione dei costi nel gruppo
La Commissione ha riesaminato la ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh, estendendo l’analisi anche ad Agripure, società madre, e a SCP, società collegata. Sono stati valutati commissioni di gestione, prestiti infragruppo, costi dell’energia elettrica, controllo qualità, ricambi, locazioni di terreni, edifici e macchinari, nonché altri costi e conti intergruppo.
Conclusioni sul dumping e sulla ristrutturazione
La Commissione non ha riscontrato una sottostima dei costi di RK né elementi di manipolazione dei prezzi negli acquisti di materie prime. Ha confermato che i costi imputati al prodotto oggetto del riesame non erano stati sottostimati e che i cambiamenti legati alla ristrutturazione aziendale avevano inciso in modo permanente sui costi di produzione e sul margine di dumping, come già emerso nel regolamento del 2014.
Reistituzione del dazio antidumping
Viene istituito nuovamente un dazio antidumping definitivo del 3,6% sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd. La misura si applica senza interruzione temporale a decorrere dal 28 marzo 2014, con codice addizionale TARIC A791.
Rimborso e sgravio
È previsto il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da RK in eccesso rispetto al livello fissato dall’articolo 1, sia in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 sia in base al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996. Le domande vanno presentate alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.
Entrata in vigore e durata delle misure
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso non modifica la scadenza delle misure antidumping già istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 e si applica nel rispetto del parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
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