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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/345

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/345 della Commissione del 25 febbraio 2021 che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, nell’ambito della procedura prevista dal regolamento biocidi, il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per alcuni tipi di prodotto biocida. L’approvazione deriva dalla valutazione svolta dallo Stato membro relatore e dai pareri dell’ECHA, che hanno ritenuto la sostanza idonea purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. L’atto stabilisce anche la data di approvazione, la scadenza e le condizioni particolari da considerare in sede di autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza.

Approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fissandone condizioni e specifiche di approvazione.

Ambito di applicazione

Si applica alla fase di approvazione, a livello dell’Unione, del principio attivo "cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi" ai fini del suo uso in biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Rileva per i produttori/fornitori del principio attivo e per gli operatori che intendono ottenere autorizzazioni di biocidi contenenti tale sostanza. L’efficacia dell’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni dell’allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina l’autorizzazione del singolo prodotto, che resta soggetta alla valutazione nazionale/unionalizzata prevista dalla normativa biocidi.

Approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5

Il regolamento si inserisce nella procedura di approvazione dei principi attivi biocidi prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione, tenuto conto della valutazione dello Stato membro relatore e dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA, approva la sostanza per specifici tipi di prodotto, subordinando l’uso a condizioni tecniche e regolatorie puntuali.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il principio attivo era compreso nell’elenco dei principi attivi esistenti da esaminare istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione ha riguardato i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, corrispondenti rispettivamente a disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, biocidi per l’igiene veterinaria, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale e disinfettanti per l’acqua potabile, in continuità con la classificazione già prevista dalla direttiva 98/8/CE e ripresa dal regolamento biocidi.

Esito della valutazione e approvazione

La Slovacchia, quale Stato membro relatore, ha presentato le relazioni di valutazione il 19 novembre 2010. Successivamente, il 16 giugno 2020, i pareri dell’ECHA sono stati adottati dal comitato sui biocidi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Secondo tali pareri, i biocidi contenenti il principio attivo possono essere considerati conformi ai criteri dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, a condizione che siano rispettate specifiche condizioni d’uso; la Commissione ritiene pertanto opportuno approvare la sostanza per i tipi di prodotto interessati.

Specifiche del principio attivo

L’allegato identifica il principio attivo come "cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi" e indica che la denominazione IUPAC, il numero CE e il numero CAS non sono pertinenti. Il precursore è il cloruro di sodio, identificato con numero CE 231-598-3 e numero CAS 7647-14-5. La purezza richiesta per il precursore deve corrispondere a una delle norme indicate nell’allegato, tra cui NF Brand, EN 973 A e B, EN 14805, EN 16370, EN 16401, CODEX STAN 150-1985 o Farmacopea europea 9.0.

Data di approvazione e durata

L’approvazione decorre dal 1o luglio 2022 e scade il 30 giugno 2032. Tali date sono rilevanti per la pianificazione delle domande di autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza e per la programmazione delle attività di conformità degli operatori economici.

Condizioni da considerare in sede di autorizzazione dei biocidi

Per i biocidi del tipo di prodotto 2, le autorità competenti devono prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione. Inoltre, va prestata attenzione specifica alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi.

Per i tipi di prodotto 3, 4 e 5, la valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione gli usi previsti non inclusi nella valutazione unionale del principio attivo. Se il prodotto può lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare se sia necessario fissare o modificare i limiti massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005 e applicare misure di mitigazione tali da evitare il superamento dei limiti applicabili.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini dell’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, con riserva delle specifiche e condizioni indicate nell’allegato.

Presupposti della decisione e valutazione tecnica

Dai considerando emerge che la sostanza era inclusa nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Slovacchia, designata Stato membro relatore, ha trasmesso le relazioni di valutazione; il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi dell’ECHA ha adottato i pareri che hanno concluso per la conformità ai criteri dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché rispettate determinate specifiche e condizioni.

Specifiche di purezza del precursore

Per il cloro attivo generato in situ, la specifica dipende dal precursore cloruro di sodio, che deve soddisfare i requisiti di purezza di una delle norme indicate: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Tipo 1, EN 14805 Tipo 2, EN 16370 Tipo 1, EN 16370 Tipo 2, EN 16401 Tipo 1, EN 16401 Tipo 2, CODEX STAN 150-1985 oppure Farmacopea europea 9.0.

Date di approvazione e scadenza

L’allegato fissa la data di approvazione al 1o luglio 2022 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2032.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi di tipo 2

Per i biocidi del tipo di prodotto 2, l’autorizzazione deve tener conto in modo particolare di esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi di tipo 3, 4 e 5

Per i tipi di prodotto 3, 4 e 5, la valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia per usi previsti non esaminati nella valutazione del principio attivo a livello UE. Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di modificare o fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio affinché gli LMR applicabili non siano superati.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicasicurezza alimentare

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