Regolamento (UE) 2021/339
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio del 25 febbraio 2021 che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 aggiorna l’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’aggiornamento recepisce la proroga delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2022 e modifica le motivazioni relative a nove persone fisiche e tre persone giuridiche, aggiungendo inoltre la data di inserimento per tutte le persone fisiche elencate. Il provvedimento è immediatamente operativo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, aggiornando l’elenco dei soggetti sanzionati.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, cioè i soggetti sottoposti a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il regolamento incide sull’elenco sanzionatorio aggiornandone contenuti, motivazioni e date di inserimento, senza introdurre nell’atto in esame un nuovo regime materiale autonomo rispetto a quello già previsto dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia
Il regolamento interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione contro la Bielorussia, fondato sul regolamento (CE) n. 765/2006 e sulla decisione 2012/642/PESC. Il Consiglio, a seguito del riesame del regime, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2022 e aggiornare l’elenco dei soggetti designati. L’atto non istituisce un nuovo sistema, ma modifica l’allegato I del regolamento base per riflettere l’evoluzione politica e istituzionale del contesto bielorusso, in particolare gli eventi successivi alle elezioni presidenziali del 2020.
Oggetto e funzione del regolamento
Il regolamento di esecuzione sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, che contiene l’elenco delle persone fisiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. La finalità è mantenere aggiornato il perimetro soggettivo delle sanzioni UE, assicurando coerenza con le decisioni del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune.
Ambito soggettivo e contenuto dell’allegato
L’allegato elenca persone fisiche e giuridiche ritenute responsabili, direttamente o indirettamente, della repressione in Bielorussia o del sostegno al regime di Lukashenko. Per le persone fisiche, le schede riportano identificazione, posizione rivestita, data e luogo di nascita, sesso, motivi dell’inserimento e data di iscrizione nell’elenco. Per le persone giuridiche e le entità, sono indicati indirizzi, dati identificativi e ragioni della designazione.
Logica delle designazioni
Le motivazioni ricorrenti riguardano:
- repressione e intimidazione di manifestanti pacifici e giornalisti dopo le elezioni presidenziali del 2020;
- arresti arbitrari, maltrattamenti e tortura;
- partecipazione alla falsificazione o all’alterazione del processo elettorale;
- avvio o sostegno di procedimenti penali contro oppositori e membri del Consiglio di coordinamento;
- sostegno politico, materiale, economico o mediatico al regime di Lukashenko;
- benefici tratti dall’associazione con l’apparato statale bielorusso.
Tra i soggetti elencati figurano, tra gli altri, il presidente Aliaksandr Lukashenka, alti funzionari del ministero degli Affari Interni, del KGB, della commissione elettorale centrale, del comitato investigativo, della procura generale, della struttura presidenziale e della macchina giudiziaria, oltre a imprenditori e società riconducibili al sistema di potere.
Persone giuridiche e imprese incluse
Tra le entità inserite o confermate nell’elenco figurano operatori economici e industriali collegati allo Stato bielorusso o che ne sostengono l’apparato, come Beltechexport, Dana Holdings/Dana Astra, il GHU della direzione per la gestione dei beni di proprietà del presidente, LLC Synesis, AGAT electromechanical Plant OJSC, 140 Repair Plant e MZKT (VOLAT). Le motivazioni si fondano sul vantaggio tratto dall’associazione con il regime e, in alcuni casi, sul contributo diretto a strumenti di sorveglianza, repressione o impiego di mezzi contro manifestanti pacifici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non richiede, quindi, atti di recepimento nazionali per produrre effetti.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 con l’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive.
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
Il preambolo precisa che le motivazioni devono essere modificate per nove persone fisiche e tre persone giuridiche già inserite nell’allegato I, e che va aggiunta la data di inserimento per tutte le persone fisiche. L’allegato riporta un elenco molto ampio di soggetti legati alla repressione politica in Bielorussia, alla falsificazione del processo elettorale del 2020 o al sostegno materiale, finanziario o istituzionale al regime di Lukashenko.
Proroga delle misure restrittive
Considerando il riesame della decisione 2012/642/PESC, il Consiglio afferma che le misure restrittive previste da tale decisione devono essere prorogate fino al 28 febbraio 2022. Il regolamento di esecuzione si inserisce quindi nel quadro dell’aggiornamento periodico del regime sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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