Regolamento (UE) 2021/346
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione del 25 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa dopo la valutazione scientifica dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur rilevando rischi di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Il testo fissa condizioni tecniche di impiego, prescrizioni di sicurezza e un termine di autorizzazione al 18 marzo 2031.
Autorizzazione del preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi destinati a tutte le specie animali quando incorporano il preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. L’autorizzazione vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato disciplina condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura/uso, misure di protezione per gli utilizzatori e un termine finale di autorizzazione fissato al 18 marzo 2031.
Autorizzazione del preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione autorizza un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Il provvedimento è adottato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, sulla base della procedura di autorizzazione prevista da tale fonte e del parere scientifico favorevole dell’EFSA, pur con alcune cautele per la salute degli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina i motivi e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed è risultata corredata delle informazioni e dei documenti richiesti. Nel parere del 1º luglio 2020, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente. L’Autorità ha però evidenziato che il prodotto deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea.
Oggetto dell’autorizzazione e ambito di utilizzo
L’autorizzazione riguarda un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 destinato a tutte le specie animali. L’additivo è classificato tra gli additivi tecnologici e, più precisamente, nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. L’EFSA ha anche riconosciuto l’utilità del preparato nel migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri con sostanza secca compresa tra il 30 % e il 70 %.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato al regolamento stabilisce che il preparato deve contenere almeno 5 × 10^11 CFU/g ed essere presentato in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. Per l’uso come additivo per l’insilaggio è previsto, qualora non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi, un tenore minimo di 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Poiché il parere scientifico segnala un potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente con tali misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Etichettatura, istruzioni d’uso e controllo analitico
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Il regolamento richiama inoltre i metodi di analisi utilizzabili: identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) e conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787). È altresì indicato che le informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili presso il laboratorio di riferimento dell’Unione.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il termine finale di autorizzazione è fissato al 18 marzo 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato.
Esito della valutazione scientifica
La Commissione richiama il parere EFSA del 1º luglio 2020, secondo cui il preparato non ha incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA ha tuttavia ritenuto il prodotto un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non ha potuto concludere sulla sensibilizzazione cutanea; per questo sono previste misure di protezione per gli utilizzatori. È stata inoltre riconosciuta l’efficacia del preparato nel migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri con tenore di sostanza secca tra il 30 % e il 70 %.
Condizioni d’uso e tenore minimo
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. Nell’allegato è previsto che, se non impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo sia pari a 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Prescrizioni di sicurezza e uso
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Etichettatura e conservazione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicata la condizione di conservazione.
Composizione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo come preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenente almeno 5 × 10^11 CFU/g, in forma solida, con sostanza attiva costituita da cellule vitali di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. Per l’identificazione è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE); per il conteggio nell’additivo il metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787).
Durata dell’autorizzazione
Il termine finale di autorizzazione è fissato al 18 marzo 2031.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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