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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/343

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione del 25 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione, sulla base del parere EFSA e delle informazioni presentate, con particolare attenzione alla sicurezza per animali, consumatori, ambiente e utilizzatori. L’autorizzazione è accompagnata da specifiche condizioni d’impiego, inclusi tenori minimi, istruzioni di conservazione e misure di protezione per gli operatori. Il regolamento fissa inoltre il termine finale dell’autorizzazione al 18 marzo 2031.

Autorizzazione del preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio, con condizioni d’uso specifiche nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 18 marzo 2031.

Autorizzazione del preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. Nel caso di specie, l’EFSA, con parere del 25 maggio 2020, ha concluso che il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha tuttavia rilevato che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è possibile trarre conclusioni sul potere di irritazione cutanea e oculare o sulla sensibilizzazione cutanea.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda un additivo della categoria "additivi tecnologici" e del gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". L’uso è ammesso per tutte le specie animali e l’additivo è finalizzato a migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato specifica che il preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 deve contenere almeno 2 × 10^10 CFU per grammo di additivo. Inoltre, quando non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo deve essere pari a 5 × 10^7 CFU per kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

La Commissione, tenuto conto del profilo di rischio per gli utilizzatori, richiede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo in tal modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Metodi di identificazione e analisi

L’allegato identifica la sostanza attiva come cellule vitali di Lactobacillus buchneri DSM 29026. Per l’identificazione è indicata l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), mentre per il conteggio nell’additivo si applica il metodo di diffusione su piastra con utilizzo di agar MRS, secondo la norma EN 15787.

Durata dell’autorizzazione, efficacia ed effetti giuridici

Il periodo di autorizzazione termina il 18 marzo 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.

Base giuridica e valutazione positiva

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Condizioni d’uso e tenore minimo

L’allegato prevede che il preparato contenga almeno 2 × 10^10 CFU/g di additivo. Per il solo impiego non in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo è pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.

Destinatari e ambito tecnico

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. La funzione è quella di migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare.

Obblighi informativi e misure di sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Metodo di analisi e caratterizzazione

L’allegato identifica la sostanza attiva come cellule vitali di Lactobacillus buchneri DSM 29026. Per l’identificazione è previsto il metodo PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato); per il conteggio nell’additivo si usa il metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787).

Periodo di autorizzazione

L’autorizzazione ha termine il 18 marzo 2031.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e controllisalute e sicurezza sul lavoro

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