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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/347

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione del 25 febbraio 2021 che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso in alcuni biocidi, a seguito della procedura di valutazione prevista dalla normativa UE sui biocidi. L’approvazione riguarda i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ed è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche e delle condizioni indicate nell’allegato. La misura entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, con specifiche e condizioni tecniche e regolatorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai biocidi, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso e destinati ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5: disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche, biocidi per l’igiene veterinaria, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale e disinfettanti per l’acqua potabile. L’approvazione opera nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste condizioni specifiche di autorizzazione, in particolare per la valutazione dei rischi/efficacia e, per alcuni usi, per eventuali residui in alimenti o mangimi; non emergono ulteriori esclusioni generali nel testo fornito.

Approvazione del cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo nei biocidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. La misura è adottata nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, sulla base della procedura di valutazione dei principi attivi esistenti e dei pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Contesto normativo e motivazione

Il considerando iniziale richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione per l’eventuale approvazione. Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è stato oggetto di valutazione per i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, corrispondenti, nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012, ai disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche, ai biocidi per l’igiene veterinaria, ai disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale e ai disinfettanti per l’acqua potabile. La valutazione è stata portata avanti dallo Stato membro relatore designato (Slovacchia) e i pareri dell’ECHA sono stati adottati il 16 giugno 2020 dal comitato sui biocidi.

Esito della valutazione e ratio dell’approvazione

Secondo i pareri dell’Agenzia, i biocidi dei tipi di prodotto interessati possono essere considerati conformi ai criteri di approvazione, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Su tale base la Commissione ritiene opportuno approvare il principio attivo, ma in modo condizionato, così da garantire un livello adeguato di tutela della salute umana, degli utilizzatori professionali e, nei casi pertinenti, della sicurezza alimentare e mangimistica.

Oggetto dell’approvazione e dati identificativi del principio attivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione del principio attivo per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. L’allegato identifica la sostanza come acido ipocloroso, con numero CE 232-232-5 e numero CAS 7790-92-3. La purezza minima del principio attivo valutato è fissata al 90,87 % p/p (peso a secco) per l’acido ipocloroso che rilascia cloro attivo; è inoltre precisato che l’acido ipocloroso è la specie predominante a pH 3,0-7,4.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi che contengono il principio attivo sono soggette a condizioni differenziate per tipologia di prodotto. In tutti i casi la valutazione del prodotto deve porre particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia connessi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello unionale.

Per il tipo di prodotto 2, il testo richiede inoltre una particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi.

Per i tipi di prodotto 3, 4 e 5, il regolamento impone un controllo specifico nel caso di prodotti che possano lasciare residui negli alimenti o nei mangimi: deve essere verificata la necessità di modificare i livelli massimi di residui esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e devono essere adottate misure adeguate di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica degli atti di esecuzione dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente alle specifiche e condizioni di cui all’allegato.

Specifiche del principio attivo

L’allegato identifica il principio attivo come acido ipocloroso (N. CE 232-232-5; N. CAS 7790-92-3) e indica una purezza minima del 90,87 % p/p per l’acido ipocloroso che rilascia cloro attivo. È specificato che l’acido ipocloroso è la specie predominante a pH 3,0-7,4.

Data di approvazione e scadenza

Per il principio attivo è indicata la data di approvazione del 1o luglio 2022 e la scadenza dell’approvazione del 30 giugno 2032.

Condizioni per il tipo di prodotto 2

Le autorizzazioni dei biocidi del tipo 2 richiedono particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione; inoltre occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi.

Condizioni per i tipi di prodotto 3, 4 e 5

Per i tipi di prodotto 3, 4 e 5 la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione. Inoltre, per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di modificare o fissare livelli massimi di residui (LMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR applicabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesanità pubblicasicurezza alimentareigiene veterinaria

Testo integrale

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