Cassazione Penale, Ordinanza n. 24257/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, accertata a Corato e Andria il 24 giugno 2016. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in particolare, il giudizio di comparazione tra circostanze, ritenuto sfavorevole all'imputato, e la valorizzazione della recidiva collegata alla sua personalità ritenuta "particolarmente refrattaria alle regole". La Corte ha però osservato che le verifiche investigative svolte nell'immediatezza dei fatti non erano contestate nella loro consistenza materiale e risultavano univocamente sfavorevoli alla posizione dell'imputato. Ha inoltre ritenuto che il bilanciamento tra circostanze rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se arbitrario o illogico o privo di adeguata motivazione, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice oggetto del giudizio di legittimità; la sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per tale reato, con fatto accertato il 24 giugno 2016.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, in quanto espressione di discrezionalità tipica del merito, non è censurabile in cassazione se la motivazione non è meramente arbitraria o illogica.
- La valorizzazione della personalità del reo e della recidiva rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione sufficiente.
- Le risultanze investigative non contestate nella loro consistenza materiale possono legittimare una decisione sfavorevole all'imputato e rendere infondato il motivo di ricorso che ne contesti solo la valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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