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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32051/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente assistenziale)

La controversia

La controversia nasce da un investimento integrativo di 2 milioni di euro che un ente assistenziale avrebbe effettuato facendo affidamento su una polizza e sull’operato di un nuovo agente e di un ex agente assicurativo ritenuti infedeli; la somma sarebbe poi stata indebitamente sottratta. La corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità della società assicuratrice ex art. 2049 c.c., condannandola in solido con altri soggetti al risarcimento del danno, e aveva accolto solo parzialmente l’azione di rivalsa/regresso della società nei confronti dell’agente subentrato, limitandola al 50%. In cassazione la società ricorrente ha proposto sette motivi: (1) violazione dell’art. 2049 c.c. per aver esteso la responsabilità a soggetti terzi quali il broker; (2) vizio di motivazione; (3) violazione degli artt. 1227 e 2049 c.c. e degli artt. 109 e 117 del d.lgs. 209/2005 per mancata considerazione della condotta del danneggiato, del nesso causale e del concorso di colpa; (4) vizio motivazionale sulla ritenuta mancata reiterazione dell’eccezione di disconoscimento documentale e sulla conseguente limitazione della rivalsa; (5) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. sulla quantificazione del danno; (6) vizio motivazionale sulla pretesa mancata impugnazione della quantificazione effettuata dal tribunale; (7) violazione degli artt. 24 Cost., 101, 183 e 153 c.p.c. per l’ammissione di documenti depositati oltre i termini, senza contraddittorio. Nelle more, però, la società ha rinunciato a tutti i motivi relativi al rapporto con la cassa edile, con accettazione della controparte; è rimasto solo il quarto motivo, concernente la domanda di rivalsa verso l’agente, che la Corte ha ritenuto infondato perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendeva a sollecitare un riesame del merito, precluso in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto tra la società ricorrente e la cassa edile, con spese compensate. Quanto al quarto motivo non rinunciato, la Corte lo ha rigettato perché inammissibilmente diretto a criticare la ricostruzione di fatto compiuta dalla corte territoriale. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma nella parte non rinunciata, con conferma del rigetto parziale della domanda di rivalsa/regresso nei confronti dell’agente, limitata al 50%. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità del preponente è stata ritenuta applicabile nei confronti della società assicuratrice per l’operato dell’agente; la censura che mirava ad estenderla oltre i suoi confini è stata oggetto di rinuncia rispetto al rapporto con la cassa edile

  • art. 1227 c.c.

    invocato per sostenere il concorso di colpa del danneggiato e la riduzione del danno, ma il relativo motivo è stato rinunciato oppure non esaminato nel merito per la parte residua

  • art. 109 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai profili di condotta del danneggiato e del nesso causale, senza accoglimento

  • art. 117 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo, senza accoglimento

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare vizi motivazionali, ma il motivo residuo è stato rigettato perché non confrontato con la ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    usato come parametro di legittimità per le censure motivazionali

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per contestare la quantificazione del danno, ma senza esito favorevole per la ricorrente

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra danno e conseguenze risarcibili

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare la compressione del diritto di difesa nel deposito documentale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per il principio del contraddittorio

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per i termini di deduzione e deposito delle prove/documenti

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per il regime delle decadenze processuali

  • art. 391 c.p.c.

    base della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia

  • art. 346 c.p.c.

    menzionato nella motivazione di merito richiamata dalla Corte di cassazione, ma non decisivo per il rigetto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ove accettata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale cui la rinuncia si riferisce, con regolazione delle spese secondo la disciplina applicabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione delle circostanze e delle prove.
  • La limitazione della rivalsa o del regresso può essere confermata quando il giudice di merito fondi la decisione su una ripartizione della colpa tra i soggetti coinvolti e tale valutazione sia sorretta da motivazione congrua.
  • Le parti rimaste intimante ma non costituite, se estranee all’effettivo oggetto devoluto in cassazione, possono essere considerate mere destinatarie della litis denuntiatio, senza necessità di provvedere sulle spese nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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