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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-301/25

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2026. — Lidl Italia Srl contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Relazione tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Pratiche sleali in materia di informazioni sugli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Esistenza di un contrasto – Complementarità dei regimi di tutela. — Causa C-301/25

Giurisprudenza europea62025CJ0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in materia di informazioni sugli alimenti, la disciplina del regolamento n. 1169/2011 e quella della direttiva 2005/29/CE possono concorrere. Se una presentazione del prodotto è ingannevole, il fatto che ricada anche nel divieto dell’articolo 7 del regolamento sugli alimenti non esclude l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali. La terza questione sul regime sanzionatorio nazionale è stata invece dichiarata irricevibile.

Rapporto tra la direttiva 2005/29/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011: se una pratica ingannevole nell’etichettatura alimentare possa essere sanzionata anche in base alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, pur ricadendo nell’articolo 7 del regolamento sugli alimenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE osti a che una condotta di un professionista, integrando una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, sia sanzionata anche quando la stessa condotta rientra nel divieto di pratiche sleali di informazione sugli alimenti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011; e, in via autonoma, se il giudice del rinvio abbia sufficientemente motivato il quesito relativo alla conformità del regime sanzionatorio nazionale all’articolo 13 della direttiva 2005/29.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE non osta a che, nel settore alimentare, una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva sia sanzionata secondo la normativa nazionale di recepimento, anche se la medesima condotta rientra nel divieto di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e nella normativa nazionale che lo attua: i due regimi sono complementari e non in contrasto, poiché disciplinano aspetti specifici e convergenti della tutela contro informazioni ingannevoli. La terza questione è stata dichiarata irricevibile per insufficiente motivazione del rinvio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 1 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 6 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 13 direttiva 2005/29/CE
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 1 regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 3 regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 7 regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005)
  • Decreto legislativo n. 231/2017
  • Articolo 169 TFUE

Etichettatura alimentare ingannevole e concorso tra direttiva 2005/29/CE e regolamento (UE) n. 1169/2011

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nell’ambito di una controversia tra Lidl Italia Srl e l’AGCM, relativa a una sanzione amministrativa per la commercializzazione di pasta con confezioni ritenute idonee a indurre in errore il consumatore sull’origine delle materie prime. La Corte è chiamata a precisare il rapporto tra la disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali e la disciplina speciale sulle informazioni alimentari.

Fatti e procedimento principale

L’AGCM aveva sanzionato Lidl Italia con una multa di 1 milione di euro, contestando che le confezioni enfatizzassero l’italianità del prodotto e indicassero l’Italia come paese di molitura, mentre il grano duro impiegato proveniva da origine "UE e non UE". Secondo l’autorità, tale presentazione poteva far credere che anche la materia prima fosse italiana, configurando una pratica commerciale ingannevole ai sensi del codice del consumo, di recepimento della direttiva 2005/29/CE.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2005/29/CE, segnatamente gli articoli 1, 2, lettera d), 3, paragrafi 1, 3 e 4, 5, 6 e 13. Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare gli articoli 1, 3 e 7, nonché i considerando 5 e 20. Centrale è anche l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le condotte vietate dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 costituiscano una species di pratiche commerciali sleali rientranti nella direttiva 2005/29/CE, oppure un regime autonomo;
  • se la disciplina sugli alimenti esaurisca la tutela del consumatore, escludendo l’applicazione della disciplina generale sulle pratiche sleali;
  • se il regime sanzionatorio nazionale previsto per la violazione del regolamento n. 1169/2011 sia conforme all’articolo 13 della direttiva 2005/29/CE.

Ragionamento della Corte: complementarità dei due regimi

La Corte osserva che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE opera solo in caso di contrasto tra la direttiva e altre norme dell’Unione che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. Nel caso di specie, l’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 disciplina effettivamente aspetti specifici delle pratiche commerciali in materia di alimenti, poiché impone che le informazioni siano precise, chiare e non ingannevoli, anche con riguardo alla presentazione e all’imballaggio del prodotto.

Tuttavia, la Corte esclude l’esistenza di un vero e proprio contrasto. I due strumenti perseguono entrambi un elevato livello di tutela dei consumatori contro informazioni ingannevoli, ma sotto profili solo parzialmente sovrapponibili:

  • la direttiva 2005/29/CE tutela gli interessi economici del consumatore e vieta pratiche che possano indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso;
  • il regolamento n. 1169/2011 mira a garantire informazione corretta sugli alimenti, anche per consentire scelte consapevoli e sicure, tenendo conto pure di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

La Corte qualifica quindi i due regimi come complementari, non confliggenti. L’applicazione simultanea non crea una divergenza insormontabile: una condotta che violi l’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 può anche integrare una pratica ingannevole ex articolo 6 della direttiva 2005/29/CE e restare sanzionabile in base alla normativa nazionale di recepimento di quest’ultima.

Effetto utile del regolamento sugli alimenti

La Corte precisa inoltre che, per garantire l’effetto utile dell’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011, una pratica di informazione alimentare conforme a tutti i requisiti di tale disposizione non può, in linea di principio, essere vietata dalla direttiva 2005/29/CE. Il coordinamento tra i due regimi deve dunque essere letto in modo coerente, senza assorbire il regolamento nella direttiva né viceversa.

Decisione sulla terza questione

La terza questione è stata dichiarata irricevibile. La Corte rileva che la sanzione impugnata nel procedimento principale era stata irrogata solo ai sensi del codice del consumo, mentre il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente perché fosse necessario esaminare anche la conformità dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2017 all’articolo 13 della direttiva 2005/29/CE. Mancava quindi il collegamento richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel settore alimentare, una pratica commerciale ingannevole sia sanzionata in applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva, anche se la medesima condotta rientra pure nel divieto dell’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e nella normativa nazionale di attuazione di quest’ultimo. In sostanza, il professionista può essere esposto al regime della direttiva 2005/29/CE anche quando la condotta integri una violazione delle regole speciali sulle informazioni alimentari.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealietichettatura alimentareinformazioni sugli alimentisanzioni amministrative

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