Corte di giustizia, Sentenza C-133/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2026. — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a. contro Autoridade da Concorrência. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Calcio professionistico – Accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori, concluso da un’associazione sportiva nazionale e da un insieme di club a seguito della sospensione della stagione sportiva 2019/2020 a causa della pandemia di COVID-19 – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto – Mercato del lavoro – Assunzione dei giocatori da parte dei club – Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dei giocatori – Scadenza del contratto di lavoro – Termini dell’accordo – Contesto economico e giuridico in cui si inserisce tale accordo – Scopi oggettivi che l’accordo persegue rispetto alla concorrenza – Giustificazione – Condizioni – Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale – Necessità – Proporzionalità. — Causa C-133/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un accordo di non assunzione di giocatori concluso dai club portoghesi di calcio professionistico durante la sospensione della stagione 2019/2020 per COVID-19. Stabilisce che, di regola, tale intesa è una restrizione della concorrenza per oggetto, ma riconosce che il giudice nazionale deve verificare concretamente se il contesto eccezionale e la finalità di preservare l’integrità delle competizioni ne escludano o attenuino la qualificazione anticoncorrenziale. La Corte precisa inoltre che, se non si tratta di restrizione per oggetto, il divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può non applicarsi quando l’accordo persegua un obiettivo legittimo di interesse generale ed è adeguato, necessario e proporzionato.
Concorrenza e calcio professionistico: qualificazione e possibile giustificazione di un accordo di non assunzione di giocatori concluso durante la pandemia di COVID-19.
La questione giuridica
Se un accordo "no-poach" tra club di calcio professionistico, concluso con il concorso dell’associazione nazionale, che vieta l’assunzione di giocatori che abbiano risolto unilateralmente il contratto di lavoro per ragioni legate alla pandemia di COVID-19 e al prolungamento della stagione, debba essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; e, in subordine, se tale accordo possa comunque restare fuori dal divieto perché giustificato da un obiettivo legittimo di interesse generale, purché adeguato, necessario e proporzionato. In via preliminare, se l’accordo possa essere considerato una norma inerente allo sport ai sensi della giurisprudenza Wouters/Meca-Medina.
Principio di diritto
Un accordo tra club di calcio professionistico che vieta, in forma generalizzata, l’assunzione di giocatori che abbiano risolto unilateralmente il proprio contratto per ragioni connesse alla pandemia di COVID-19 costituisce, in linea di principio, una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché equivale a un accordo orizzontale di non assunzione e incide su un parametro essenziale di concorrenza nel mercato del lavoro dei giocatori. Tuttavia, esso può sfuggire al divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo se il giudice nazionale accerta, sulla base di un esame concreto del contenuto, del contesto economico-giuridico e degli scopi oggettivi, che non presenta un sufficiente grado di dannosità anticoncorrenziale oppure, in alternativa, se non essendo qualificabile come restrizione per oggetto, è giustificato da un obiettivo legittimo di interesse generale e risulta adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto. La Corte esclude che il solo contesto pandemico o l’articolo 165 TFUE sottraggano automaticamente l’accordo all’articolo 101 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 165 TFUE
Concorrenza e accordo di non assunzione nel calcio professionistico durante la pandemia
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) su un accordo concluso nel contesto della sospensione della stagione calcistica 2019/2020 causata dalla pandemia di COVID-19. L’intesa, pubblicizzata il 7 e l’8 aprile 2020, impegnava i club di Primeira Liga e Segunda Liga, con il concorso della LPFP, a non assumere giocatori che avessero risolto unilateralmente il proprio contratto di lavoro per ragioni connesse alla pandemia o al prolungamento della stagione.
Fatti e procedimento principale
La LPFP, associazione di diritto privato cui è delegata l’organizzazione del calcio professionistico portoghese, e numerosi club erano stati destinatari di una decisione dell’Autoridade da Concorrência del 28 aprile 2022, che qualificava la misura come accordo anticoncorrenziale sul mercato dell’assunzione dei giocatori. Il giudice del rinvio espone che la pandemia aveva determinato la sospensione sine die della stagione 2019/2020, con notevoli difficoltà sportive, economiche e sociali per club e giocatori. In tale quadro, i club avevano concordato di non assumere i giocatori che si fossero liberati dal contratto per effetto della crisi sanitaria, mentre successivamente intervenivano anche un memorandum con il sindacato dei giocatori e una modifica del contratto collettivo che prorogava automaticamente taluni contratti fino al termine della stagione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l’accordo potesse essere considerato una norma inerente allo sport ai sensi della giurisprudenza Meca-Medina;
- se, in base alle sentenze Wouters e Meca-Medina, esso fosse proporzionato e quindi sottratto al divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- se potesse essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto.
Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale
La Corte richiama l’articolo 101 TFUE e, incidentalmente, l’articolo 165 TFUE, chiarendo che quest’ultimo non sottrae lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle regole di concorrenza. Richiama inoltre la giurisprudenza European Superleague Company, FIFA, Wouters, Meca-Medina, Lehtonen, Royal Antwerp Football Club, Toshiba, EDP – Energias de Portugal, Banco BPN/BIC Português, Servier e altre pronunce che definiscono:
- la nozione di restrizione per oggetto;
- l’esigenza di analizzare contenuto, contesto e scopi oggettivi;
- la possibile rilevanza di obiettivi legittimi di interesse generale solo quando il comportamento non sia già, per sua natura, sufficientemente dannoso per la concorrenza.
Ragionamento della Corte: applicabilità dell’articolo 101 TFUE allo sport
La Corte ribadisce che l’attività sportiva, quando ha carattere economico, ricade nelle norme di concorrenza. Solo alcune regole specifiche, adottate esclusivamente per ragioni non economiche e riguardanti lo sport in quanto tale, restano fuori dal diritto della concorrenza; non è questo il caso di misure che incidono sull’assunzione e sulla mobilità dei giocatori. Poiché la composizione delle squadre è un parametro essenziale della competizione calcistica e i club competono anche sul mercato del lavoro dei giocatori, l’accordo può rientrare nell’articolo 101 TFUE.
Qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto
La Corte osserva che l’accordo è un classico accordo di non assunzione (no-poach): i club si impegnano reciprocamente a non assumere giocatori liberatisi dal contratto per ragioni legate alla pandemia. Un’intesa di questo tipo è assimilabile a un accordo orizzontale di ripartizione delle fonti di approvvigionamento ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE, perché congela artificialmente la disponibilità di una risorsa essenziale, cioè la manodopera dei giocatori, e riduce il potere negoziale dei lavoratori stessi.
Tuttavia, la Corte precisa che la qualificazione per oggetto richiede sempre un’analisi concreta del contenuto, del contesto economico e giuridico e degli scopi oggettivi. Nel settore del calcio professionistico, caratterizzato da specificità particolari, l’obiettivo di preservare la stabilità degli organici e l’integrità delle competizioni durante una stagione sospesa può essere rilevante. Per questo, spetta al giudice nazionale verificare, in modo preciso e motivato, se il contesto eccezionale della pandemia e i fini perseguiti riducano il grado di dannosità dell’accordo al punto da escludere la qualificazione come restrizione per oggetto.
Obiettivi legittimi e test di adeguatezza, necessità e proporzionalità
La Corte chiarisce anche la portata della giurisprudenza Wouters/Meca-Medina: un accordo può restare fuori dal divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo se:
- persegue un obiettivo legittimo di interesse generale;
- i mezzi adottati sono adeguati a raggiungerlo;
- sono necessari, cioè non esistono misure meno restrittive ugualmente efficaci;
- gli effetti restrittivi non sono sproporzionati, in particolare non eliminano ogni concorrenza sul mercato interessato.
Nel caso di specie, l’obiettivo di garantire la regolarità e l’integrità delle competizioni sportive è riconosciuto come legittimo, ma la sua idoneità a giustificare concretamente l’accordo deve essere accertata dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze, incluse le alternative disponibili.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- un accordo di non assunzione come quello in causa deve, in linea di principio, essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, salvo che dall’esame concreto del contenuto, degli scopi e del contesto emergano ragioni precise per escluderlo;
- il divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica se l’accordo non è qualificabile come restrizione per oggetto e se è dimostrato che è giustificato da un obiettivo legittimo di interesse generale ed è adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto.
Principi pratici per gli operatori
La pronuncia segnala che, anche in presenza di una crisi eccezionale come la pandemia, i club sportivi non possono coordinarsi liberamente sul mercato del lavoro dei giocatori senza un rigoroso scrutinio antitrust. Al tempo stesso, la Corte lascia spazio a misure temporanee e strettamente necessarie a preservare l’equilibrio competitivo, ma solo se il giudice nazionale ne verifica puntualmente la proporzionalità e l’effettiva funzione regolatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-479/23
- Sentenza · 30 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-127/24
- Sentenza · 30 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-544/24
- Sentenza · 30 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-748/24
- Sentenza · 30 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-30/25
- Sentenza · 30 apr 2026Corte di giustizia, Sentenza C-31/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →