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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-748/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2026. — Procedimento penale a carico di AC. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3 e 4 – Presunzione di innocenza – Articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ordinanza di archiviazione – Decisione giudiziaria diversa da una decisione sulla colpevolezza – Annullamento e rinvio dinanzi a un giudice di grado inferiore – Constatazioni effettuate dal giudice di grado superiore in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato – Obbligo per il giudice di grado inferiore di conformarsi alle valutazioni del giudice di grado superiore – Misure appropriate in caso di violazione della presunzione di innocenza. — Causa C-748/24

Giurisprudenza europea62024CJ0748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il rapporto tra presunzione di innocenza e motivazione di un’ordinanza d’appello che annulla un’archiviazione e rinvia la causa al primo giudice. Stabilisce che una valutazione dettagliata delle prove a carico è ammissibile in fase preliminare, se non equivale a un’affermazione di colpevolezza. Precisa inoltre che il giudice di primo grado deve ignorare le sole valutazioni incompatibili con la presunzione di innocenza, ma può dare seguito alle misure procedurali disposte dal giudice d’appello.

Presunzione di innocenza e vincolo del giudice di rinvio rispetto alle valutazioni del giudice d’appello in un procedimento penale archiviato e rinviato per nuovo esame.

La questione giuridica

Se la direttiva (UE) 2016/343, in particolare gli articoli 3, 4 e 6, letti con l’articolo 48 della Carta, osti a che un giudice d’appello, decidendo su impugnazione del pubblico ministero contro un’archiviazione per insussistenza del reato, motivi in modo dettagliato affermando che dagli atti risulta la commissione del reato, pur senza che ciò sia necessario per decidere; e, in caso di violazione della presunzione di innocenza, se il giudice di primo grado debba disapplicare le valutazioni vincolanti del giudice superiore pur eseguendone le misure procedurali.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che gli articoli 3, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letti con l’articolo 48 della Carta, non vietano a un giudice penale d’appello, investito di un’impugnazione contro un’archiviazione, di svolgere una motivata valutazione in fatto e in diritto delle prove a carico e degli elementi costitutivi del reato, anche sulla sola base degli atti dell’istruttoria e senza contraddittorio con l’imputato, purché la motivazione non presenti l’interessato come colpevole. Inoltre, se le valutazioni del giudice d’appello sono incompatibili con la presunzione di innocenza, il giudice di primo grado deve disapplicarle in forza del primato del diritto dell’Unione, ma non è tenuto a disattendere le sole misure procedurali disposte dal giudice superiore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 10 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 48, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Presunzione di innocenza e valutazioni del giudice d’appello in caso di annullamento di un’archiviazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Mestský súd Bratislava I (Slovacchia) in un procedimento penale per diffamazione a carico di AC. La Corte è chiamata a chiarire i limiti della motivazione di un’ordinanza del giudice d’appello che annulla un’archiviazione e rinvia la causa al primo giudice, alla luce della direttiva 2016/343 e dell’articolo 48 della Carta.

Fatti e procedimento principale

AC era stato rinviato a giudizio per diffamazione per aver pubblicato online video contenenti affermazioni false sulla parte offesa. Il tribunale di primo grado aveva archiviato il procedimento ritenendo che i fatti non integrassero reato. La procura aveva impugnato e la Corte regionale di Bratislava aveva annullato due volte le archiviazioni, formulando nella motivazione affermazioni molto nette sulla falsità delle dichiarazioni dell’imputato e sulla sussistenza degli elementi del reato. Il giudice di rinvio ha rilevato di essere, in base al diritto slovacco, vincolato a tali valutazioni, pur nutrendo dubbi sulla loro compatibilità con la presunzione di innocenza.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:

  • se la presunzione di innocenza osti a che il giudice d’appello si esprima in modo dettagliato su prove a carico e sulla sussistenza del reato, senza che ciò sia necessario per decidere e sulla base delle sole prove dell’istruttoria;
  • se rilevi che la normativa nazionale non imponeva tale livello di motivazione;
  • se rilevi che l’imputato non abbia potuto esprimersi sulle prove utilizzate;
  • quali "misure appropriate" debbano essere adottate per rimediare a un’eventuale violazione, in particolare se il giudice di primo grado debba disapplicare le valutazioni vincolanti del giudice superiore o se debba essere ricusato il collegio d’appello.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama la direttiva 2016/343, in particolare:

  • l’articolo 2, sull’ambito di applicazione;
  • l’articolo 3, sulla presunzione di innocenza;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sui riferimenti pubblici alla colpevolezza e sulle misure appropriate in caso di violazione;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sull’onere della prova;
  • l’articolo 10, sul ricorso effettivo. Richiama inoltre gli articoli 48, paragrafi 1 e 2, e 52, paragrafo 3, della Carta, nonché l’articolo 267 TFUE.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità, rilevando che la decisione di rinvio espone sufficientemente il contesto di fatto e di diritto e che le questioni sono pertinenti per consentire al giudice nazionale di decidere. Dichiara invece irricevibile solo la parte della quarta questione relativa alla ricusazione dei giudici d’appello, perché il giudice di rinvio non risulta competente a pronunciarsi su tale profilo.

Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni

La Corte osserva che la direttiva 2016/343 realizza un’armonizzazione minima e distingue tra decisioni sulla colpevolezza e decisioni preliminari di natura procedurale. La decisione d’appello in discussione, che annulla un’archiviazione e rinvia la causa, è qualificata come decisione diversa da quella sulla colpevolezza.

Per tali decisioni la direttiva non disciplina in modo completo né i presupposti sostanziali né le modalità di valutazione delle prove. In particolare:

  • l’articolo 6 riguarda l’onere della prova ai fini dell’accertamento della colpevolezza, non la prova in una fase preliminare;
  • la direttiva non vieta che, in tale fase, il giudice esamini elementi a carico per verificare se vi siano i presupposti del reato;
  • non vieta neppure che la valutazione si fondi su prove raccolte in istruttoria senza contraddittorio pieno con l’imputato;
  • non osta a una motivazione dettagliata, purché questa non presenti la persona come colpevole.

La Corte precisa che occorre interpretare l’articolo 4, paragrafo 1, alla luce della Carta e della giurisprudenza della Corte EDU: la presunzione di innocenza è violata quando una decisione giudiziaria, per il tenore dei termini usati e per il contesto, esprime chiaramente che l’imputato ha commesso il reato prima di una condanna definitiva. Il giudice nazionale deve quindi verificare la motivazione nel suo insieme, tenendo conto dei termini usati, della natura preliminare del procedimento e del fatto che il dispositivo si limitava al rinvio al primo giudice.

Soluzione sulle prime tre questioni

La Corte conclude che la direttiva 2016/343, letta con l’articolo 48 della Carta, non osta a che un giudice penale d’appello effettui una valutazione dettagliata delle prove a carico e degli elementi costitutivi del reato anche sulla sola base degli atti istruttori e senza che l’imputato abbia potuto prendere posizione, a condizione che la motivazione non trasmetta l’idea della colpevolezza dell’imputato.

Ragionamento sulla quarta questione

La Corte affronta poi il tema delle conseguenze di un’eventuale violazione della presunzione di innocenza. L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 10 impongono agli Stati membri di prevedere misure appropriate e un ricorso effettivo, ma lasciano agli ordinamenti nazionali la scelta degli strumenti, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il giudice di primo grado, se ritiene incompatibili con la presunzione di innocenza alcune valutazioni del giudice d’appello, deve disapplicarle in forza del primato del diritto dell’Unione. Tale obbligo discende in particolare dall’articolo 3 della direttiva, che è sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato da avere effetto diretto.

Tuttavia, la Corte distingue tra valutazioni incompatibili e misure procedurali. Il rinvio della causa al primo giudice, dopo l’annullamento dell’archiviazione, non implica di per sé una presa di posizione sulla colpevolezza. Perciò l’obbligo di non seguire valutazioni contrarie alla presunzione di innocenza non impedisce che il primo giudice esegua le misure procedurali disposte dal giudice d’appello.

Dispositivo e principi affermati

La Corte afferma due principi principali:

  • un giudice d’appello può motivare dettagliatamente l’annullamento di un’archiviazione e valutare le prove a carico in una fase preliminare, purché non presenti l’imputato come colpevole;
  • il giudice di primo grado deve disapplicare le sole valutazioni incompatibili con la presunzione di innocenza, ma non è tenuto a disattendere le misure procedurali ordinate dal giudice superiore.

La richiesta di ricusazione dei giudici d’appello viene dichiarata irricevibile nella parte in cui esula dall’oggetto del procedimento principale.

Come è indicizzato

Materiepresunzione di innocenzacooperazione giudiziaria penalediritti della difesarinvio pregiudizialeprimato del diritto dell’unione

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