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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-127/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2026. — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contro VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Ritrasmissione del segnale mediante una rete via cavo di una casa di riposo per anziani – Modalità tecniche specifiche – Pubblico nuovo. — Causa C-127/24

Giurisprudenza europea62024CJ0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la ritrasmissione interna, via cavo, di programmi radiotelevisivi in una casa di riposo per anziani integri una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29. Decisivo è che i residenti permanenti della struttura non costituiscono un "pubblico nuovo" e che la modalità tecnica usata non trasforma la comunicazione in un atto autonomamente rilevante. La domanda del giudice tedesco sulla nozione di "numero indeterminato di destinatari potenziali" è rimasta assorbita.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE: se la ritrasmissione via cavo, all’interno di una casa di riposo per anziani, di programmi radiotelevisivi ricevuti via satellite costituisca "comunicazione al pubblico".

La questione giuridica

Se la nozione di "comunicazione al pubblico" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 comprenda la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, di programmi radiotelevisivi ricevuti tramite un impianto satellitare e ritrasmessi simultaneamente, in maniera invariata e integrale, mediante rete via cavo alle camere dei residenti; in particolare, se tale ritrasmissione sia rilevante per le modalità tecniche impiegate e/o perché diretta a un "pubblico nuovo".

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non costituisce "comunicazione al pubblico" la ritrasmissione, effettuata dal gestore di una casa di riposo per anziani mediante rete via cavo interna, di programmi radiotelevisivi ricevuti da un proprio impianto di ricezione satellitare e trasmessi simultaneamente, in modo invariato e integrale, alle camere dei residenti. La Corte ritiene che, in una situazione del genere, non ricorrano né una comunicazione mediante modalità tecniche specifiche ai sensi della sua giurisprudenza, né un "pubblico nuovo", poiché i residenti stabili della struttura rientrano già nel pubblico preso in considerazione al momento dell’autorizzazione della diffusione originaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 4 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 9 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 10 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 23 direttiva 2001/29/CE
  • Articoli 15, 20 e 20b UrhG (diritto tedesco citato nel testo)

Ritrasmissione via cavo in una casa di riposo e comunicazione al pubblico

La pronuncia interviene su rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra GEMA e il gestore di una casa di riposo per anziani, relativa all’eventuale obbligo di licenza per la ritrasmissione di programmi radiotelevisivi all’interno della struttura. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE in relazione a una trasmissione simultanea, invariata e integrale di segnali ricevuti via satellite e redistribuiti via cavo nelle camere dei residenti.

Fatti e procedimento principale

La VHC 2 gestisce una casa di riposo che ospita stabilmente 89 anziani bisognosi di cure. La struttura dispone di camere e spazi comuni ed è dotata di un impianto satellitare con cui riceve programmi televisivi e radiofonici, poi ritrasmessi tramite rete via cavo interna alle prese presenti nelle camere e nei locali di cura.

GEMA ha sostenuto che tale ritrasmissione richiedesse una licenza e ha chiesto l’inibitoria della diffusione delle opere musicali del proprio repertorio. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda; in appello, l’Oberlandesgericht Zweibrücken l’ha respinta, ritenendo che non vi fosse una comunicazione al pubblico perché i destinatari sarebbero stati un gruppo ristretto, privato e strutturalmente omogeneo di residenti permanenti.

Questioni pregiudiziali

Il Bundesgerichtshof ha sottoposto tre questioni, in sostanza dirette a chiarire:

  • se i residenti di una casa di riposo possano costituire un "numero indeterminato di destinatari potenziali";
  • se il criterio delle "modalità tecniche specifiche" abbia portata generale oppure si applichi solo alla ritrasmissione via Internet;
  • se, nel caso concreto, i residenti configurino un "pubblico nuovo", tenendo conto anche della possibilità di ricezione terrestre autonoma e della remunerazione già percepita per la trasmissione originaria.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29, nonché i considerando 4, 9, 10 e 23, che esprimono l’esigenza di un elevato livello di protezione del diritto d’autore e di un’interpretazione ampia della comunicazione al pubblico. Nel diritto tedesco, sono menzionati gli articoli 15, 20 e 20b dell’UrhG, ma solo come contesto interno del rinvio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di comunicazione al pubblico richiede due elementi cumulativi: un atto di comunicazione e la comunicazione a un pubblico, secondo una valutazione individualizzata basata su criteri interdipendenti.

Quanto alle "modalità tecniche specifiche", la Corte precisa che tale criterio è rilevante solo quando l’operatore realizza una nuova trasmissione o ritrasmissione indipendente dalla comunicazione originaria. La giurisprudenza è stata elaborata, in particolare, per le ritrasmissioni via Internet di segnali originariamente trasmessi con altre modalità. Viceversa, una distribuzione del segnale mediante apparecchi o reti interne, come nelle camere di un albergo, non rientra in tale ipotesi ma in quella del rapporto con un eventuale "pubblico nuovo".

Sul punto decisivo, la Corte osserva che i residenti della casa di riposo vivono stabilmente nella struttura e non possono essere considerati un "pubblico nuovo" rispetto a quello preso in considerazione dai titolari dei diritti quando hanno autorizzato la radiodiffusione iniziale. La circostanza che il gestore sia una struttura commerciale e offra altri servizi non modifica tale conclusione, poiché i destinatari ricevono la trasmissione nella loro sfera privata e familiare, come avviene per i locatari di un immobile.

La Corte aggiunge che riconoscere una comunicazione al pubblico in simili condizioni attribuirebbe ai titolari dei diritti un compenso indebito, mentre la direttiva mira a garantire un compenso adeguato, non eccedente, per l’utilizzo delle opere.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi radiotelevisivi ricevuti tramite un impianto satellitare e ritrasmessi simultaneamente, invariati e integralmente, mediante la rete via cavo interna alle camere dei residenti.

Effetti pratici

Per gli operatori di case di riposo, la sentenza esclude, in questa specifica configurazione tecnica e fattuale, un ulteriore obbligo di licenza fondato sull’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Per i titolari dei diritti, la decisione conferma che il solo fatto che la struttura sia a fini di lucro non basta, da solo, a trasformare la ritrasmissione in comunicazione al pubblico.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorecomunicazione al pubblicoritrasmissione di programmi radiotelevisivigestione collettiva dei dirittistrutture ricettive e assistenziali

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