Corte di giustizia, Sentenza C-30/25
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2026. — Procedimento penale a carico di FR. — Rinvio pregiudiziale – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 10 – Membri del Comitato economico e sociale europeo (CESE) – Revoca dell’immunità – Membro cui è stata revocata l’immunità nell’ambito di procedimenti giudiziari per fatti penalmente rilevanti – Nomina nell’ambito di una nuova legislatura – Assenza di necessità di una nuova revoca dell’immunità per gli stessi fatti. — Causa C-30/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la revoca dell'immunità concessa dal CESE ha natura funzionale e non si esaurisce con la fine del mandato o con il rinnovo della composizione dell'organo. Se la revoca è stata già deliberata per fatti determinati e il procedimento resta circoscritto a quegli stessi fatti, non serve una seconda richiesta di revoca dopo la rinnovata nomina del membro interessato. La sentenza distingue il regime dei membri del CESE da quello dei deputati al Parlamento europeo, escludendo l'applicazione analogica di Junqueras Vies.
Immunità dei membri del CESE: non serve una nuova revoca per gli stessi fatti dopo il rinnovo del mandato, salvo ampliamento dell'oggetto del procedimento penale
La questione giuridica
Se, dopo che il CESE ha revocato l'immunità di un suo membro per determinati fatti penalmente rilevanti ritenendo la revoca non contraria all'interesse dell'Unione, sia necessaria una nuova domanda di revoca quando la stessa persona è nominata per un nuovo mandato in una nuova legislatura, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, e se la risposta cambi alla luce della sentenza Junqueras Vies.
Principio di diritto
L'articolo 10 del protocollo n. 7, letto con l'articolo 343 TFUE, va interpretato nel senso che, quando il CESE ha già revocato l'immunità di un proprio membro per specifici fatti penalmente rilevanti perché la revoca non era contraria all'interesse dell'Unione, non occorre una nuova revoca se la stessa persona è nominata per un nuovo mandato in una nuova legislatura, purché il procedimento penale non sia stato esteso a fatti diversi da quelli coperti dalla decisione originaria; spetta al giudice nazionale verificare tale coincidenza oggettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 300, paragrafo 4, TFUE
- Articolo 343 TFUE
- Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, articolo 9
- Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, articolo 10
- Statuto dei membri del Comitato economico e sociale europeo, articolo 9
Immunità del membro del CESE e rinnovo del mandato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance francophone de Bruxelles relativo all'interpretazione dell'articolo 10 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Il caso nasce da un procedimento penale avviato contro FR, membro del CESE, per presunti fatti di violenza o molestie psicologiche sul lavoro nei confronti di vari dipendenti.
Fatti e procedimento principale
L'OLAF ha aperto un'indagine nel 2018 e ha trasmesso la relazione al pubblico ministero belga nel 2020. Su richiesta dell'auditorat du travail, il CESE ha revocato il 15 luglio 2020 l'immunità di FR per i fatti oggetto dell'indagine, precisando che la revoca si applicava all'intero procedimento e ai procedimenti giudiziari derivati per i reati asseritamente commessi tra ottobre 2015 e settembre 2020. Successivamente, con l'inizio di una nuova legislatura, FR è stato nominato di nuovo membro del CESE, e ha sostenuto che, per poter proseguire l'azione penale, fosse necessaria una nuova revoca dell'immunità.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se, dopo una prima revoca dell'immunità e in presenza di un nuovo mandato nel CESE, l'autorità nazionale debba presentare una nuova domanda di revoca prima di avviare il procedimento penale, anche alla luce della sentenza Junqueras Vies sull'articolo 9 del protocollo.
Normativa rilevante e quadro sistematico
La Corte richiama:
- l'articolo 300, paragrafo 4, TFUE, che garantisce l'indipendenza dei membri del CESE;
- l'articolo 343 TFUE, che rinvia al protocollo sui privilegi e sulle immunità;
- l'articolo 10 del protocollo, applicabile ai membri degli organi consultivi dell'Unione;
- l'articolo 9 dello Statuto dei membri del CESE, che disciplina le richieste di revoca dell'immunità.
La Corte osserva che l'immunità dei membri del CESE ha carattere funzionale ed è concessa esclusivamente nell'interesse dell'Unione, per evitare ostacoli al suo funzionamento. Non si tratta di un'immunità personale o assoluta, ma di una protezione destinata a essere revocata quando l'interesse dell'Unione non esige il suo mantenimento.
Ragionamento della Corte
La Corte distingue il regime dell'articolo 10 da quello dell'articolo 9 del protocollo, relativo ai membri del Parlamento europeo. I membri del CESE non rappresentano gli Stati membri e agiscono in piena indipendenza; perciò, il rinvio alle "immunità d'uso" non consente di assimilare la loro posizione a quella dei deputati europei.
La decisione di revoca già adottata dal CESE non risulta limitata nel tempo né collegata alla durata del mandato del singolo membro. Una volta accertato che il rinvio a giudizio non è contrario all'interesse dell'Unione, tale valutazione non viene meno per il solo fatto che l'interessato sia stato nominato per un nuovo mandato in una nuova legislatura. La Corte sottolinea inoltre che la revoca spetta all'organo nel suo complesso, non ai singoli componenti in carica in un dato momento.
La sentenza Junqueras Vies non è ritenuta pertinente, perché concerneva l'insorgere dell'immunità parlamentare e non la persistenza di una revoca già concessa per i membri di un organo consultivo. Resta però fermo che la revoca copre solo i fatti indicati nella richiesta originaria: se il procedimento penale viene ampliato a fatti diversi, può essere necessaria una nuova verifica da parte del CESE.
Dispositivo
La Corte dichiara che, qualora il CESE abbia già revocato l'immunità di uno dei suoi membri per determinati fatti penalmente rilevanti, non è necessaria una nuova richiesta di revoca nel caso di rinnovo del mandato in una nuova legislatura, purché il procedimento penale non sia stato esteso ad altri fatti. Spetta al giudice del rinvio verificare che l'oggetto del procedimento principale rientri effettivamente nella decisione di revoca già adottata.
Principio affermato
La revoca dell'immunità concessa al membro del CESE per fatti determinati conserva efficacia anche dopo la sua rinnovata nomina per un nuovo mandato, salvo che il procedimento penale sia stato nel frattempo esteso a fatti ulteriori non coperti dalla decisione originaria.
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