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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-544/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2026. — « Nekilnojamojo turto valdymas » BUAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 273 – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi ritenuti necessari per garantire la corretta riscossione dell’IVA e per prevenire le frodi – Normativa nazionale che prevede un regime di interessi moratori riguardanti arretrati fiscali in materia di IVA – Riscossione di interessi moratori – Principio di proporzionalità. — Causa C-544/24

Giurisprudenza europea62024CJ0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un regime lituano di interessi moratori sull’IVA applicati in caso di omesso o tardivo pagamento, con tasso fissato per legge e senza possibilità di modulazione amministrativa. Ha dichiarato irricevibile la prima questione relativa al ne bis in idem, poiché il procedimento penale parallelo non si era ancora concluso con una decisione definitiva. Sulla seconda questione ha ritenuto che il regime persegua legittimamente la corretta riscossione dell’IVA e la lotta alle evasioni e che, alla luce della proporzionalità, esso sia compatibile con il diritto UE.

IVA e interessi moratori: compatibilità con il diritto UE di un regime nazionale che fissa rigidamente il tasso e non consente modulazioni, alla luce del principio di proporzionalità

La questione giuridica

Se l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce degli articoli 49, paragrafo 3, e 50 della Carta, ostino a una normativa nazionale che: 1) consente di applicare interessi moratori sull’IVA con una componente sanzionatoria in relazione ai medesimi fatti oggetto di procedimento penale, senza prevedere un coordinamento che limiti il cumulo delle procedure; 2) fissa in modo rigido il tasso degli interessi moratori, senza consentire all’amministrazione di ridurlo o di escluderne in parte l’applicazione, indipendentemente dalla natura e gravità dell’infrazione.

Principio di diritto

L’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che imponga interessi moratori sugli arretrati IVA secondo criteri fissi e predeterminati, indipendenti dalla natura e dalla gravità dell’infrazione, e che escluda la facoltà dell’amministrazione di applicare un tasso inferiore, di rinunciare a una parte dell’importo o di concedere dispensa, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Gli interessi moratori in questione non sono stati qualificati come sanzione penale ai fini dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta; inoltre, l’articolo 50 della Carta è stato dichiarato non applicabile perché nel procedimento principale non era ancora intervenuta una decisione penale definitiva per gli stessi fatti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 325 TFUE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

IVA e interessi moratori: compatibilità con il diritto UE di un regime nazionale rigido

La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide in un rinvio pregiudiziale proveniente dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) nell’ambito di una controversia tra una società lituana e l’amministrazione tributaria nazionale. La questione riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di un regime di interessi moratori applicato agli arretrati IVA, con particolare attenzione al principio di proporzionalità e ai profili di possibile cumulo con procedimenti penali.

Fatti e procedimento principale

A seguito di una verifica fiscale sull’IVA dovuta per il periodo 1º dicembre 2012 - 31 dicembre 2016, l’amministrazione tributaria ha accertato che la società aveva detratto IVA sulla base di fatture prive di valore giuridico e aveva partecipato a operazioni fraudolente. Con decisione del 4 settembre 2018 sono stati fissati IVA supplementare, interessi moratori e sanzione tributaria. Dopo il rigetto dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, la società ha presentato nel 2024 una nuova domanda di dispensa dal pagamento degli interessi moratori, sostenendo che la quota eccedente la componente risarcitoria avesse natura sanzionatoria e fosse sproporzionata.

Normativa nazionale rilevante

Il diritto lituano prevede che, in caso di violazione delle norme sul pagamento dell’IVA, siano dovuti interessi moratori secondo le regole della legge sull’amministrazione dei tributi. Il tasso è determinato dal Ministro delle Finanze sulla base del rendimento di un titolo di Stato a un anno, aumentato di 7 punti percentuali. La disciplina consente l’esenzione dal pagamento degli interessi solo in casi tassativi, collegati a specifici presupposti normativi, tra cui l’assenza di colpa o circostanze imprevedibili, oppure altre ipotesi previste dalla legge.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se il diritto UE osti a un sistema che consenta interessi moratori con una componente sanzionatoria in parallelo a un procedimento penale per gli stessi fatti, senza alcun meccanismo di coordinamento volto a contenere il cumulo delle misure;
  • se il diritto UE osti a un regime che fissi in modo rigido il tasso degli interessi moratori e non consenta di ridurre la componente sanzionatoria o di rinunciare a una parte dell’importo, senza tenere conto della natura e della gravità dell’illecito.

Ricevibilità

La Corte dichiara ricevibile la domanda nel suo complesso, ma giudica irrilevante la prima questione nella parte in cui richiama l’articolo 50 della Carta, perché nel procedimento penale parallelo non era ancora intervenuta alcuna decisione definitiva di condanna o assoluzione. Il principio del ne bis in idem presuppone infatti una precedente decisione definitiva; in assenza di tale presupposto, l’articolo 50 della Carta non si applica alla fattispecie.

Sull’articolo 49, paragrafo 3, della Carta

La Corte esamina poi se gli interessi moratori possano essere qualificati come sanzione penale. Richiama i tre criteri tradizionali: qualificazione giuridica nel diritto interno, natura dell’illecito e grado di severità della sanzione. Nel caso di specie, rileva che il diritto lituano non considera tali interessi una sanzione penale e che essi sono imposti nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Quanto alla loro natura, la Corte osserva che gli interessi moratori hanno una funzione preventiva e compensativa: servono a incentivare il pagamento tempestivo e a coprire le perdite finanziarie dello Stato derivanti dal ritardo. Alla luce della giurisprudenza della Corte e della Corte EDU, tale misura non ha natura repressiva, ma mira essenzialmente a riparare il danno finanziario e a evitare il vantaggio indebito del ritardo. Anche il livello di severità non è tale, nel fascicolo esaminato, da conferire agli interessi una natura penale. Pertanto, l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta non è applicabile.

Proporzionalità della misura alla luce dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 273 della direttiva IVA

Pur non rientrando nell’ambito dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la misura deve comunque rispettare il principio generale di proporzionalità. La Corte ricorda che gli Stati membri devono adottare misure idonee ed effettive per garantire la riscossione integrale dell’IVA e prevenire le frodi, in particolare ai sensi dell’articolo 273 della direttiva IVA e dell’articolo 325 TFUE.

Secondo la Corte, il regime lituano persegue un obiettivo legittimo riconosciuto dal diritto UE: assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e combattere l’evasione. Il sistema è idoneo perché l’applicazione di interessi moratori stimola il pagamento tempestivo; è necessario perché senza di essi il contribuente trarrebbe un vantaggio di liquidità e sarebbe meno incentivato a rispettare i termini; ed è proporzionato in senso stretto perché:

  • il tasso è fissato ex ante secondo criteri oggettivi e trasparenti;
  • il potere dell’amministrazione è vincolato dalla legge, con tutela contro arbitrii e disparità di trattamento;
  • l’importo cresce in funzione della durata del ritardo, sicché dipende anche dalla condotta del contribuente;
  • sono previsti casi tassativi di dispensa dal pagamento.

La Corte precisa inoltre che il fatto che il calcolo comprenda anche il periodo del procedimento di verifica e del contenzioso non rende di per sé sproporzionata la misura, perché la mancata considerazione di tale periodo potrebbe altrimenti avvantaggiare indebitamente chi non ha pagato nei termini. Conclude quindi che la normativa nazionale non eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara irricevibile la prima questione nella parte relativa all’articolo 50 della Carta. Quanto al resto, afferma che l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che fissi rigidamente il metodo di calcolo degli interessi moratori sugli arretrati IVA e che escluda la possibilità per l’amministrazione di applicare un tasso inferiore, rinunciare a una parte dell’importo o concedere dispensa, salvo i casi previsti dalla legge.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che, in materia di IVA, gli Stati membri dispongono di un ampio margine per predisporre strumenti automatici di riscossione e dissuasione del ritardo, purché tali strumenti siano oggettivi, trasparenti e non arbitrari. Gli interessi moratori, quando svolgono funzione principalmente compensativa e preventiva, non vengono assimilati a una sanzione penale e non richiedono quindi le garanzie dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Il limite decisivo resta il rispetto della proporzionalità, valutato alla luce dell’effettiva idoneità della misura a garantire la riscossione dell’imposta e a prevenire le evasioni.

Come è indicizzato

Materieivariscossione dei tributiinteressi moratoriproporzionalitàlotta alle frodi fiscali

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