Corte di giustizia, Sentenza C-479/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2026. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2019/520 – Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione europea – Mancato recepimento – Mancata comunicazione delle eventuali misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria. — Causa C-479/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Bulgaria per il mancato recepimento della direttiva 2019/520 sul telepedaggio entro il termine previsto. Ha respinto le giustificazioni basate su instabilità politica e COVID-19, rilevando che lo Stato membro non aveva adottato né comunicato le misure di trasposizione complete alla scadenza del termine. Ha inoltre ritenuto opportuno infliggere una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, fissandola in EUR 1.900.000.
Inadempimento della Repubblica di Bulgaria per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/520 sui sistemi di telepedaggio e condanna al pagamento di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Bulgaria abbia omesso di adottare e comunicare entro il termine fissato nel parere motivato le misure necessarie per recepire integralmente la direttiva (UE) 2019/520; se le difficoltà interne addotte (instabilità politica e pandemia di COVID-19) possano giustificare il ritardo; e se, in presenza di mancata comunicazione delle misure di recepimento, sia opportuno irrogare una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e in quale misura.
Principio di diritto
Uno Stato membro che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non abbia adottato né comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire una direttiva incorre in un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva; difficoltà interne, instabilità politica e pandemia di COVID-19 non giustificano la mancata trasposizione entro i termini. Quando l’omissione riguarda la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva adottata secondo procedura legislativa, la Corte può imporre, ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una somma forfettaria, determinata tenendo conto di gravità, durata e capacità finanziaria; nel caso di specie la Corte ha condannato la Bulgaria a versare EUR 1.900.000.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Direttiva (UE) 2019/520
- Articolo 32 della direttiva (UE) 2019/520
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Direttiva 2002/58/CE
- Direttiva 2014/53/UE
- Direttiva 2014/30/UE
- Direttiva 2004/52/CE
- Decisione 2009/750/CE della Commissione
Inadempimento della Repubblica di Bulgaria per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/520 e somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Bulgaria per la mancata trasposizione nei termini della direttiva (UE) 2019/520 sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale. La Corte, decidendo nella composizione della Decima Sezione, ha esaminato sia l’esistenza dell’inadempimento sia la richiesta di condanna al pagamento di una somma forfettaria.
Fatti e procedimento precontenzioso
La direttiva 2019/520 imponeva agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 ottobre 2021 le disposizioni necessarie per il recepimento, con comunicazione immediata alla Commissione. La Commissione ha inviato una lettera di diffida il 25 novembre 2021 e, successivamente, un parere motivato il 19 maggio 2022.
La Bulgaria ha sostenuto di aver avviato lavori normativi di recepimento e ha invocato ritardi dovuti all’instabilità politica interna e alla pandemia di COVID-19. Nel corso del contenzioso ha poi notificato alcune misure legislative e regolamentari, ma la Commissione ha ritenuto il recepimento ancora incompleto e ha mantenuto la domanda ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE limitandola alla somma forfettaria, dopo aver rinunciato alla penalità.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2019/520, che disciplina il termine di recepimento e l’obbligo di comunicazione;
- l’articolo 258 TFUE, relativo al ricorso per inadempimento;
- l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, relativo alla possibilità di irrogare somme forfettarie o penalità quando lo Stato membro non comunica le misure di recepimento di una direttiva adottata con procedura legislativa.
Nel merito della direttiva, il testo cita numerose disposizioni sostanziali, tra cui gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 24 e 25, oltre agli allegati II e III e al rinvio alla direttiva 2004/52/CE abrogata.
Valutazione dell’inadempimento
La Corte ricorda che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che gli sviluppi successivi non possono essere considerati per accertare l’illecito, pur potendo incidere sulla misura delle sanzioni.
Nel caso di specie, la Bulgaria non contestava di non aver adottato, alla scadenza del termine, le disposizioni complete di recepimento né di averle comunicate alla Commissione. L’argomento secondo cui alcune norme interne già attuavano parzialmente la direttiva viene respinto: anche quando norme preesistenti possano coincidere in parte con la direttiva, lo Stato deve comunque informare formalmente la Commissione e, se la direttiva lo prevede espressamente, adottare un atto positivo di recepimento con il relativo riferimento.
Rigetto delle giustificazioni addotte dalla Bulgaria
La Corte esclude che l’instabilità politica interna possa giustificare la mancata trasposizione, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui uno Stato membro non può invocare difficoltà del proprio ordinamento interno per sottrarsi agli obblighi del diritto dell’Unione.
Quanto alla pandemia di COVID-19, la Corte ribadisce che la forza maggiore richiede circostanze anomale e imprevedibili, non evitabili con la dovuta diligenza, e che può essere invocata solo per il periodo strettamente necessario a superare le difficoltà. Nel caso concreto, la Bulgaria non ha dimostrato un nesso sufficientemente preciso tra la pandemia e il ritardo complessivo nel recepimento, né che tale circostanza giustificasse l’intero periodo di inadempimento.
Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
Poiché l’inadempimento consiste nella mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva adottata con procedura legislativa, esso rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. La Corte ritiene opportuno imporre una somma forfettaria per prevenire la reiterazione di violazioni analoghe, dato che l’inadempimento ha riguardato la totale assenza di comunicazione delle misure necessarie alla scadenza del termine nel parere motivato.
Determinazione dell’importo della somma forfettaria
Nel fissare l’importo, la Corte ricorda che orientamenti e comunicazioni della Commissione non la vincolano, pur potendo fungere da riferimento per trasparenza e prevedibilità. La gravità dell’infrazione è ritenuta certa, perché il recepimento completo e la comunicazione delle misure sono obblighi fondamentali per assicurare l’efficacia del diritto dell’Unione.
La Corte tiene conto anche della durata dell’infrazione, protrattasi per quasi quattro anni, e della capacità finanziaria della Bulgaria, valutata principalmente in base al PIL. Pur considerando che alcune disposizioni nazionali preesistenti erano analoghe a parti della direttiva, la Corte osserva che la direttiva 2019/520 ha introdotto modifiche significative e nuove disposizioni, sicché tale circostanza attenua solo limitatamente la gravità dell’inadempimento.
Alla luce di questi elementi, la Corte fissa la somma forfettaria in EUR 1.900.000, importo inferiore a quello richiesto dalla Commissione ma ritenuto adeguato e dissuasivo.
Dispositivo
La Corte:
- accerta che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2019/520 per non aver adottato e comunicato nei termini le misure di recepimento;
- condanna la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 1.900.000;
- condanna la Repubblica di Bulgaria alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- il mancato recepimento entro il termine fissato nel parere motivato integra un inadempimento accertabile ex articolo 258 TFUE;
- l’esistenza di norme interne parzialmente coincidenti non esonera dallo specifico obbligo di trasporre e comunicare formalmente la direttiva;
- l’instabilità politica e la pandemia non costituiscono, di per sé, giustificazioni idonee a escludere la responsabilità dello Stato membro;
- in caso di mancata comunicazione delle misure di recepimento, la Corte può imporre una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, calibrata su gravità, durata e capacità finanziaria dello Stato membro.
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