Cassazione Penale, Sentenza n. 18107/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre motivi: (1) vizio di motivazione e carenza per mancato rispetto del canone 'BARD' con riferimento alla dichiarazione di responsabilità (capo B), lamentando l'assenza di motivazione "rafforzata" e la mancata rinnovazione dell'istruttoria; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), contestando che la Corte abbia fondato il rifiuto del beneficio sul solo certificato del casellario e sui precedenti, che a parere della difesa non sarebbero sostitutivi dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; (3) motivazione apparente in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione dei precedenti come ostativo alla loro concessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o non consentiti: (i) sull'overturing in appello non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria né una motivazione 'rafforzata' perché l'appello del PG non contestava la ricostruzione fattuale del primo grado e i fatti erano documentali e non controversi; (ii) il rigetto dell'art. 131-bis è stato ritenuto corretto in considerazione della presenza di plurimi precedenti specifici indicativi di abitualità incompatibile con la particolare tenuità; (iii) le censure sulla determinazione della pena non erano consentite in Cassazione, trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivato anche con richiamo ai precedenti. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
art. 131-bis, comma 1, c.p.
La Corte ha interpretato la norma stabilendo che la presenza di plurimi precedenti specifici può integrare il presupposto dell'abitualità ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto; pertanto i precedenti possono legittimamente portare al diniego del beneficio
art. 133 c.p.
I parametri di valutazione per la determinazione della pena (art. 133) devono essere presi in considerazione dal giudice di merito; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente indicare quale elemento prevalente la presenza di precedenti, essendo la pena inflitta contenuta rispetto al massimo edittale
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di tale norma la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e può giustificare sanzioni per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di €3.000
Canone giurisprudenziale 'BARD' e giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022; altre pronunce citate
Il canone giurisprudenziale impone al giudice d'appello un onere argomentativo rafforzato quando supera una sentenza assolutoria; la Corte ha precisato però che l'intensità di tale onere è proporzionale alla motivazione d'assoluzione di primo grado e che non sempre è necessario il rinnovo dell'istruttoria quando l'appello non muti i dati di fatto documentali
Massime di principio
- L'annullamento dell'assoluzione in appello non comporta automaticamente l'obbligo di rinnovare l'istruttoria: la rinnovazione è necessaria solo se il secondo grado deve esaminare fatti controversi o acquisire prova orale nuova; se i fatti rilevanti sono documentali e non contestati, il giudice d'appello può decidere sui "dati freddi" senza rinnovare il dibattimento
- L'onere di motivazione del giudice d'appello è proporzionale: quando il primo grado ha motivato l'assoluzione con argomentazioni limitate, il secondo grado non deve fornire una motivazione iper-dettagliata, ma adeguata e logicamente congruente rispetto agli elementi oggetto di valutazione
- Per il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., la sussistenza di precedenti specifici plurimi può essere valutata come indice di abitualità e, quindi, ostativa al beneficio; la mera presenza di un precedente non sempre basta, ma più precedenti specifici rafforzano la valutazione negativa
- Le questioni attinenti alla quantificazione della pena e all'applicazione o meno delle attenuanti generiche rientrano nell'ambito discrezionale del giudice di merito e, in Cassazione, possono essere censurate solo se emergono vizi di legittimità (contraddittorietà, illogicità, violazione di legge) nella motivazione
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove di merito; se la valutazione probatoria di secondo grado si fonda su elementi documentali non contestati e su una ricostruzione coerente, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per insufficienza delle censure
- Quando si contesta il mancato riconoscimento di benefici o attenuanti, la difesa deve evidenziare con precisione in che modo i criteri di legge (art. 133 c.p. o altri) siano stati disattesi o valutati in modo manifestamente illogico, altrimenti la censura è destinata a non essere accolta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18020/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18022/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18023/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18024/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →