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Sentenza

Sentenza n. 117/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 2021002005 del 07.10.2021 emessa dalla Provincia di Cosenza - Settore Ambiente, recante "provvedimento di diffida per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e contestuale sospensione dell'autorizzazione con divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti" notificato in pari data a mezzo pec; - ogni atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202101649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione provinciale di diffida alla prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti e contestuale sospensione dell'autorizzazione, per violazione delle prescrizioni autorizzatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento provinciale adottato dopo sopralluoghi che avevano accertato il superamento del limite quantitativo di 30 metri cubi per il deposito del rifiuto CER 191212 e la mancata trasmissione delle analisi delle acque reflue. Dopo una prima diffida, l'impresa aveva presentato deduzioni difensive e dichiarato l'intenzione di conformarsi. Il successivo sopralluogo aveva accertato l'avvenuto adempimento relativo alle acque reflue, ma la persistente presenza di circa 2.540 metri cubi di rifiuti sul piazzale, nonostante due operazioni di smaltimento, con conseguente sospensione dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio, nonché la violazione del principio di buon andamento. La ricorrente ha sostenuto che la precedente diffida non potesse valere come comunicazione di avvio, che non sussistessero ragioni d'urgenza e che la Provincia avrebbe dovuto collaborare individuando impianti alternativi per lo smaltimento. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 216, comma 4, d.lgs. 152/2006, il travisamento dei fatti, il difetto e l'apparenza della motivazione, la contraddittorietà, l'irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente ha affermato di avere scelto il criterio temporale di smaltimento trimestrale previsto per il deposito temporaneo, ha escluso un pericolo per la salute e l'ambiente, ha contestato l'applicazione della disciplina eccessivamente restrittiva e ha lamentato la sproporzione del divieto, nonché l'omessa ponderazione tra esigenze pubbliche e sostenibilità concreta del conferimento del rifiuto.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha rilevato che, in materia ambientale, una complessa interlocuzione tra amministrazione e destinatario può escludere la necessità di una nuova comunicazione formale di avvio, soprattutto quando il privato abbia già avuto modo di presentare difese e l'amministrazione dimostri che la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto. Nel caso concreto, la prima diffida, le difese dell'impresa e il sopralluogo successivo avevano realizzato un effettivo contraddittorio. L'atto impugnato era conseguenza del mancato adeguamento alle prescrizioni già impartite e della persistente rilevante quantità di rifiuti. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata individuazione, da parte della Provincia, di siti alternativi: la scelta degli impianti di smaltimento e della capacità produttiva rientra nelle autonome valutazioni imprenditoriali. Anche il secondo motivo è stato respinto. Dalla combinazione dell'art. 185-bis, comma 2, lett. b), e dell'art. 216, comma 4, d.lgs. 152/2006 deriva che il produttore può scegliere il criterio trimestrale solo se i rifiuti vengono effettivamente avviati al recupero o allo smaltimento con tale cadenza. La presenza, a distanza di nove giorni dall'ultimo conferimento, di circa 2.540 metri cubi di rifiuti, a fronte di quantitativi smaltiti nei mesi precedenti stimati in circa 125-140 metri cubi, rendeva inverosimile che il materiale residuo fosse stato prodotto soltanto nel breve intervallo considerato e dimostrava il mancato rispetto delle regole tecniche sul deposito temporaneo. La Provincia aveva quindi correttamente esercitato il potere di vietare la prosecuzione dell'attività previsto dall'art. 216, comma 4, in presenza della violazione delle norme tecniche, senza che fosse necessario un autonomo accertamento di un concreto pericolo per la salute o per l'ambiente. La valutazione preventiva della pericolosità e il bilanciamento degli interessi risultano incorporati nella disciplina legislativa, ispirata ai principi di prevenzione e precauzione. La reiterazione delle violazioni e il mancato adeguamento alla precedente diffida rendevano inoltre proporzionata la misura adottata. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Provincia le spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può non essere necessaria quando il destinatario abbia già partecipato in modo effettivo e articolato al procedimento attraverso interlocuzioni e difese precedenti all'atto finale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullamento quando l'amministrazione dimostri l'immutabilità sostanziale dell'esito e il privato abbia comunque avuto un'effettiva possibilità di partecipazione.

  • art. 185-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 152/2006

    i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento [...] con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

    Il criterio temporale del deposito temporaneo impone l'effettivo avvio dei rifiuti al recupero o allo smaltimento almeno ogni tre mesi; la mera registrazione di alcuni conferimenti non dimostra il rispetto della regola se permane una quantità incompatibile con tale cadenza.

  • art. 216, comma 4, d.lgs. 152/2006

    la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività

    L'accertata violazione delle norme tecniche e delle condizioni autorizzatorie consente alla Provincia di vietare la prosecuzione dell'attività, anche senza un autonomo accertamento di un concreto pericolo per la salute o l'ambiente; il divieto può essere preceduto da un termine di adeguamento, ma la previa diffida non è sempre necessaria.

  • tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III d.lgs. 152/2006

    La disciplina è richiamata con riferimento ai limiti delle acque reflue e agli obblighi di campionamento, il cui rispetto è stato accertato nel sopralluogo successivo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria.

Massime di principio

  • Quando il destinatario abbia già avuto una concreta e articolata possibilità di interlocuzione e difesa nel procedimento ambientale, l'omessa autonoma comunicazione di avvio non comporta l'annullamento dell'atto se l'amministrazione dimostra che l'esito non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il deposito temporaneo secondo il criterio temporale richiede che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero o allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale; la permanenza di quantità rilevanti e incompatibili con i conferimenti documentati dimostra la violazione della regola tecnica.
  • Ai sensi dell'art. 216, comma 4, d.lgs. 152/2006, l'accertamento del mancato rispetto delle norme tecniche o delle condizioni autorizzatorie legittima il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività, senza necessità di un autonomo accertamento di un concreto pericolo per la salute o per l'ambiente.
  • La valutazione della pericolosità e il bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato possono essere stati effettuati preventivamente dal legislatore mediante la fissazione di regole tecniche ambientali, sicché la loro violazione giustifica la misura inibitoria prevista dalla legge.
  • La reiterazione della violazione e il mancato adeguamento a una precedente diffida possono rendere proporzionato il divieto di prosecuzione dell'attività.
  • La scelta degli impianti di conferimento e della capacità produttiva costituisce, in linea generale, una valutazione imprenditoriale e non impone all'amministrazione di individuare siti alternativi per lo smaltimento.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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