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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza - quanto al ricorso n. 475 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - giudice del lavoro - n. 83 del 23/02/2024; - quanto al ricorso n. 578 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni – giudice del lavoro - n. 118 del 14/03/2024; - quanto al ricorso n. 719 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni – giudice del lavoro - n. 76 del 22 febbraio 2024; - quanto al ricorso n. 722 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni – giudice del lavoro - n. 126 del 20.03.2024; tutte relative all’assegnazione della carta docenti.

Giustizia amministrativa202400719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanze del Commissario ad acta per chiarimenti sulle modalità di liquidazione e pagamento del compenso commissariale nell’ambito dell’esecuzione di giudicati relativi alla carta docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I giudizi riguardano l’ottemperanza a sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio della carta docenti previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Con precedenti sentenze, il TAR aveva accolto i ricorsi per ottemperanza e nominato, in caso di ulteriore inerzia ministeriale, il Prefetto di Terni quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Il funzionario delegato ha comunicato l’avvenuta esecuzione dei giudicati, sulla base della dichiarazione delle parti ricorrenti, ma ha rappresentato che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria subordinava la liquidazione del compenso commissariale alla trasmissione di un decreto collegiale motivato del TAR, adottato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e del decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002. Il Commissario ha quindi chiesto chiarimenti e la trasmissione del preteso decreto. Le istanze, tutte riferite alla medesima questione, sono state riunite e trattate quale fase incidentale del giudizio di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a. Ha stabilito che, quando viene attivato il Commissario ad acta, il pagamento del compenso commissariale, già quantificato nella sentenza di accoglimento, è subordinato alla verifica della corretta e integrale esecuzione del giudicato. Tale verifica può normalmente essere effettuata dall’amministrazione obbligata sulla base di una relazione documentata del Commissario sull’attività svolta, corredata dalla dichiarazione della parte vittoriosa circa il pieno soddisfacimento delle pretese riconosciute. Se tali adempimenti sono stati espletati, non è necessario alcun ulteriore decreto o provvedimento del TAR: il Ministero deve procedere al pagamento dopo avere verificato l’espletamento dell’incarico. Solo in presenza di contestazioni sull’avvenuta ottemperanza o sulle modalità di esercizio del potere sostitutivo il Commissario o le parti possono attivare il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a., così da sollecitare ulteriori provvedimenti giudiziali. I giudizi sono stati riuniti e la sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In caso di contestazioni sull’avvenuta ottemperanza o sulle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Commissario ad acta, le parti possono proporre reclamo per ottenere ulteriori provvedimenti del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato su richiesta del Commissario ad acta; nel caso concreto il chiarimento ha escluso la necessità di un ulteriore decreto giudiziale per il pagamento del compenso commissariale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È la disposizione richiamata quale base normativa del beneficio economico della carta docenti oggetto delle sentenze del giudice del lavoro da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dall’Ufficio Scolastico Regionale quale asserita base normativa della necessità di un decreto collegiale motivato per la liquidazione del compenso; il TAR ha chiarito che tale ulteriore provvedimento non è necessario nei casi esaminati.

  • decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dall’Ufficio Scolastico Regionale insieme al d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla liquidazione del compenso commissariale; il TAR ha escluso la necessità di un ulteriore decreto giudiziale, una volta verificato l’espletamento dell’incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato anche su richiesta del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a., e può riunire le istanze quando riguardano la medesima questione.
  • Il compenso del Commissario ad acta, se già quantificato nella sentenza che ne ha disposto la nomina, è subordinato alla verifica della corretta e integrale esecuzione del giudicato e dell’effettivo espletamento dell’incarico sostitutivo.
  • La verifica dell’attività del Commissario ad acta può essere svolta direttamente dall’amministrazione onerata sulla base di una relazione documentata del Commissario, corredata dalla dichiarazione della parte vittoriosa circa il pieno soddisfacimento della pretesa; in tale situazione non occorre un ulteriore decreto o provvedimento del giudice dell’ottemperanza per procedere al pagamento del compenso.
  • Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce lo strumento per contestare l’avvenuta ottemperanza o le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Commissario ad acta e per sollecitare ulteriori provvedimenti del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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