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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1544/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la proroga del regime differenziato (art. 41-bis Ord. pen.) sostenendo che il decreto originario era fondato sulla pendenza di un procedimento per 416-bis dal quale era stato definitivamente assolto (sentenza irrevocabile del 12/10/2021), perciò venivano meno i presupposti per la proroga. Il Tribunale di Sorveglianza aveva tuttavia respinto il reclamo valorizzando sentenze irrevocabili di condanna per altri reati (tra cui traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/90 e violenza privata aggravata ex art. 7 L. 203/91) ritenendo il TROVATO "contiguo" al clan Mangialupi e quindi ancora capace di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale di Sorveglianza insufficiente e apparente. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, motivando che: a) l'assoluzione definitiva dal 416-bis rappresenta un elemento di novità che va ponderato concretamente; b) le condanne sopravvenute non sono state adeguatamente connesse, con argomentazioni logiche e causali, alla "capacità" del detenuto di mantenere collegamenti mafiosi; c) la sola qualificazione di "contiguità" non prova l'appartenenza o il contributo causale alla conservazione/rafforzamento dell'organizzazione; d) il Tribunale non ha valutato correttamente gli esiti del trattamento rieducativo (semistri di liberazione anticipata) e le ragioni per ritenere insufficiente tale prova di dissociazione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"

    La normativa richiede elementi idonei a far ritenere, in termini prognostici, la persistenza della capacita' del detenuto di mantenere collegamenti con organizzazioni criminali; per la proroga va valutata la "capacita'" residua alla luce di parametri (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari) e la motivazione deve essere specifica e non meramente apparente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità"

    Il giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione; una motivazione priva dei requisiti minimi è vizio che legittima l'annullamento. Nel controllo di legittimità si verifica se la motivazione del giudice di merito consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 14-ter Ord. pen. (rimedio del reclamo)

    Il reclamo avverso i provvedimenti 41-bis è esperibile davanti al Tribunale di Sorveglianza; tale sindacato giurisdizionale comprende la verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti legali e costituzionali del provvedimento.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; condanne per reati diversi dal 416-bis possono influire nella valutazione della pericolosità e della capacità di mantenere collegamenti, ma occorre dimostrare un nesso funzionale e non limitarsi a riferirsi alla mera "contiguità".

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso: l'assoluzione definitiva dall'accusa di associazione mafiosa è un elemento di novità rilevante che deve essere valutato concretamente nella decisione sulla proroga del 41-bis.

  • art. 7 L. n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Aggravante che qualifica reati quando commessi in relazione a organizzazioni mafiose; la mera condanna aggravata richiede un'indicazione chiara di come tale condanna impatti sulla capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.

Massime di principio

  • L'assoluzione definitiva dall'accusa mafiosa costituisce un elemento di novità che il giudice dovrà valutare concretamente e non può essere bypassata da motivazioni generiche.
  • Per giustificare la proroga del 41-bis non basta evocare condanne per altri reati o una generica "contiguità": è necessario dimostrare, con argomentazione logica, il nesso tra quelle condanne e la persistenza della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione mafiosa.
  • La motivazione amministrativa o giurisdizionale che dispone o prolunga il 41-bis deve essere specifica, non apparente; il controllo giudiziario verifica sia la sussistenza dei presupposti sia il rispetto dei limiti di legge e dei diritti costituzionali.
  • Gli esiti del trattamento penitenziario (comportamento in carcere, benefici concessi, eventuale ravvedimento) sono elementi rilevanti e devono essere esplicitamente considerati nel bilanciamento ai fini della proroga.
  • La mera decorrenza del tempo non esclude di per sé la capacità di mantenere collegamenti; tuttavia l'amministrazione deve motivare perché, nonostante eventuali elementi di dissociazione, permane il rischio di collegamenti esterni.
  • In presenza di "nuove" sentenze irrevocabili rilevanti, il giudice deve accertare la stretta connessione causale tra le condotte sanzionate e la funzionalità delle misure 41-bis, evitando inferenze vaghe o puramente probatorie.

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