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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01103/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, dei corrispettivi per farmaci dispensati nei mesi di gennaio-marzo 2008 da una farmacia poi riferita alla successione del titolare deceduto. I pagamenti furono effettuati sul conto corrente già indicato dal de cuius e intestato presso banca, per un importo complessivo di euro 77.968,41. La controparte ottenne decreto ingiuntivo sostenendo che tali somme non le erano state pagate. In opposizione, il tribunale revocò il decreto, ma la corte d'appello accolse l'impugnazione e ritenne che i pagamenti eseguiti dall'azienda sanitaria non fossero liberatori, perché la destinataria del pagamento si era già qualificata come erede e titolare della farmacia, aveva iscritto la nuova impresa nel registro delle imprese e aveva comunque comunicato elementi idonei a far capire il subentro. L'azienda sanitaria ricorse per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 1189 c.c. e motivazione apparente, sostenendo di avere pagato in buona fede al soggetto che appariva legittimato e che una successiva comunicazione bancaria confermava la correttezza del pagamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la controparte non era unica erede e che il regime delle farmacie rendeva comunque plausibile il pagamento sul conto del defunto; 3) violazione degli artt. 669 e 2559 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'art. 2559 c.c. non fosse applicabile alla vicenda successoria e che prima del pagamento non vi fosse stata comunicazione idonea del trasferimento; 4) violazione degli artt. 100, 111, 2697, 115 e 116 c.p.c., lamentando l'erronea condanna al pagamento dell'intero importo in favore della sola controparte, poiché vi sarebbe stata una quota spettante al fratello; 5) violazione di norme processuali e dell'art. 5 d.lgs. 231/2002, per avere la corte riconosciuto interessi moratori non dovuti o comunque non richiesti; 6) violazione delle norme sulle spese, contestando la condanna alle spese anche in favore della società intervenuta in appello, qualificata come successore a titolo particolare; 7) violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello per genericità. La resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e comunque chiedeva il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha confermato la decisione d'appello. Ha ritenuto che le censure dell'azienda sanitaria mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, oppure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che la decisione di merito aveva fondato l'inesistenza dell'effetto liberatorio dei pagamenti sulla non buona fede dell'azienda sanitaria, desunta dalla conoscenza o conoscibilità del subentro della nuova titolare della farmacia, e non su un'applicazione decisiva dell'art. 2559 c.c.; ha inoltre rilevato che i crediti ereditari entrano nella comunione ereditaria e ciascun partecipante può agire per l'intero credito comune. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sugli interessi, per difetto di autosufficienza, nonché quella sulle spese, essendo la società intervenuta un successore a titolo particolare legittimato a partecipare al giudizio. Infine, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata considerata generica e comunque implicitamente disattesa dall'esame di merito. L'azienda sanitaria è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1189 c.c.

    il pagamento al creditore apparente o a chi si presenta come legittimato libera il debitore solo se eseguito in buona fede; la Corte d'appello aveva escluso la buona fede dell'ente pagatore, e il ricorso tentava inammissibilmente di sovvertire tale apprezzamento di merito

  • art. 2559 c.c.

    la norma disciplina il trasferimento dei crediti con la cessione dell'azienda e la sua efficacia dall'iscrizione nel registro delle imprese; la Corte di cassazione rileva che non era la base decisiva della controversia, centrata invece sulla conoscenza del subentro e sulla non liberatorietà dei pagamenti

  • art. 669 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla vicenda

  • art. 116 c.p.c.

    è precluso in cassazione chiedere una diversa valutazione dei documenti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato per lamentare l'inversione dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata inammissibile e priva di reale attacco alla ratio decidendi

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla condanna per l'intero importo, senza che la Corte ne ravvisasse una specifica violazione

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare può intervenire nel processo, che prosegue tra le parti originarie salvo estromissione disposta dal giudice

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nella censura sugli interessi, senza esito decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella censura sugli interessi, senza esito decisivo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nella censura sugli interessi, senza esito decisivo

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    richiamato per contestare il riconoscimento degli interessi moratori; la Corte non affronta nel merito la questione per difetto di autosufficienza del ricorso

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina speciale dei rapporti sanitari, ma non ritenuto decisivo

  • d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nella censura sulle spese, senza decisività

  • d.m. n. 55/2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei documenti e delle prove: le doglianze che mirano solo a sostituire l'apprezzamento del merito sono inammissibili.
  • Il pagamento eseguito a chi si presenti come legittimato non è liberatorio se il debitore conosce o deve conoscere il mutamento del soggetto avente diritto; la buona fede del solvens va valutata in concreto alla luce delle circostanze documentali.
  • Una censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto prospettato non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • I crediti ereditari confluiscono nella comunione ereditaria e ciascun partecipante può agire per l'intero credito comune, non essendo necessario limitare l'azione alla sola quota astrattamente riferibile a ciascun coerede.
  • Le doglianze in materia di interessi e spese devono rispettare l'autosufficienza del ricorso, indicando puntualmente dove e come la questione è stata dedotta nei gradi di merito e trascrivendo gli atti rilevanti.
  • Il successore a titolo particolare che interviene nel processo mantiene una distinta posizione processuale e può ottenere la rifusione delle spese se parte legittimamente soccombente la controparte; l'unicità della difesa non comporta unificazione delle parti.
  • La pretesa inammissibilità dell'appello va dedotta in modo specifico, trascrivendo o almeno riassumendo il contenuto dell'atto di gravame; in mancanza, la censura è generica e non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoSuccessione legittimaDivisione ereditaria
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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