Cassazione Civile, Ordinanza n. 01103/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, dei corrispettivi per farmaci dispensati nei mesi di gennaio-marzo 2008 da una farmacia poi riferita alla successione del titolare deceduto. I pagamenti furono effettuati sul conto corrente già indicato dal de cuius e intestato presso banca, per un importo complessivo di euro 77.968,41. La controparte ottenne decreto ingiuntivo sostenendo che tali somme non le erano state pagate. In opposizione, il tribunale revocò il decreto, ma la corte d'appello accolse l'impugnazione e ritenne che i pagamenti eseguiti dall'azienda sanitaria non fossero liberatori, perché la destinataria del pagamento si era già qualificata come erede e titolare della farmacia, aveva iscritto la nuova impresa nel registro delle imprese e aveva comunque comunicato elementi idonei a far capire il subentro. L'azienda sanitaria ricorse per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 1189 c.c. e motivazione apparente, sostenendo di avere pagato in buona fede al soggetto che appariva legittimato e che una successiva comunicazione bancaria confermava la correttezza del pagamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la controparte non era unica erede e che il regime delle farmacie rendeva comunque plausibile il pagamento sul conto del defunto; 3) violazione degli artt. 669 e 2559 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'art. 2559 c.c. non fosse applicabile alla vicenda successoria e che prima del pagamento non vi fosse stata comunicazione idonea del trasferimento; 4) violazione degli artt. 100, 111, 2697, 115 e 116 c.p.c., lamentando l'erronea condanna al pagamento dell'intero importo in favore della sola controparte, poiché vi sarebbe stata una quota spettante al fratello; 5) violazione di norme processuali e dell'art. 5 d.lgs. 231/2002, per avere la corte riconosciuto interessi moratori non dovuti o comunque non richiesti; 6) violazione delle norme sulle spese, contestando la condanna alle spese anche in favore della società intervenuta in appello, qualificata come successore a titolo particolare; 7) violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello per genericità. La resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e comunque chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha confermato la decisione d'appello. Ha ritenuto che le censure dell'azienda sanitaria mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, oppure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che la decisione di merito aveva fondato l'inesistenza dell'effetto liberatorio dei pagamenti sulla non buona fede dell'azienda sanitaria, desunta dalla conoscenza o conoscibilità del subentro della nuova titolare della farmacia, e non su un'applicazione decisiva dell'art. 2559 c.c.; ha inoltre rilevato che i crediti ereditari entrano nella comunione ereditaria e ciascun partecipante può agire per l'intero credito comune. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sugli interessi, per difetto di autosufficienza, nonché quella sulle spese, essendo la società intervenuta un successore a titolo particolare legittimato a partecipare al giudizio. Infine, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata considerata generica e comunque implicitamente disattesa dall'esame di merito. L'azienda sanitaria è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1189 c.c.
il pagamento al creditore apparente o a chi si presenta come legittimato libera il debitore solo se eseguito in buona fede; la Corte d'appello aveva escluso la buona fede dell'ente pagatore, e il ricorso tentava inammissibilmente di sovvertire tale apprezzamento di merito
art. 2559 c.c.
la norma disciplina il trasferimento dei crediti con la cessione dell'azienda e la sua efficacia dall'iscrizione nel registro delle imprese; la Corte di cassazione rileva che non era la base decisiva della controversia, centrata invece sulla conoscenza del subentro e sulla non liberatorietà dei pagamenti
art. 669 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla vicenda
art. 116 c.p.c.
è precluso in cassazione chiedere una diversa valutazione dei documenti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito
art. 2697 c.c.
invocato per lamentare l'inversione dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata inammissibile e priva di reale attacco alla ratio decidendi
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla condanna per l'intero importo, senza che la Corte ne ravvisasse una specifica violazione
art. 111 c.p.c.
il successore a titolo particolare può intervenire nel processo, che prosegue tra le parti originarie salvo estromissione disposta dal giudice
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile
art. 99 c.p.c.
richiamato nella censura sugli interessi, senza esito decisivo
art. 112 c.p.c.
richiamato nella censura sugli interessi, senza esito decisivo
art. 113 c.p.c.
richiamato nella censura sugli interessi, senza esito decisivo
art. 5 d.lgs. 231/2002
richiamato per contestare il riconoscimento degli interessi moratori; la Corte non affronta nel merito la questione per difetto di autosufficienza del ricorso
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina speciale dei rapporti sanitari, ma non ritenuto decisivo
d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371
richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione
art. 2948 c.c.
richiamato nella censura sulle spese, senza decisività
d.m. n. 55/2014
utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
d.m. n. 147/2022
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei documenti e delle prove: le doglianze che mirano solo a sostituire l'apprezzamento del merito sono inammissibili.
- Il pagamento eseguito a chi si presenti come legittimato non è liberatorio se il debitore conosce o deve conoscere il mutamento del soggetto avente diritto; la buona fede del solvens va valutata in concreto alla luce delle circostanze documentali.
- Una censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto prospettato non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- I crediti ereditari confluiscono nella comunione ereditaria e ciascun partecipante può agire per l'intero credito comune, non essendo necessario limitare l'azione alla sola quota astrattamente riferibile a ciascun coerede.
- Le doglianze in materia di interessi e spese devono rispettare l'autosufficienza del ricorso, indicando puntualmente dove e come la questione è stata dedotta nei gradi di merito e trascrivendo gli atti rilevanti.
- Il successore a titolo particolare che interviene nel processo mantiene una distinta posizione processuale e può ottenere la rifusione delle spese se parte legittimamente soccombente la controparte; l'unicità della difesa non comporta unificazione delle parti.
- La pretesa inammissibilità dell'appello va dedotta in modo specifico, trascrivendo o almeno riassumendo il contenuto dell'atto di gravame; in mancanza, la censura è generica e non scrutinabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01012/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_civile · 19 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01027/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_civile · 19 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01040/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_civile · 19 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01043/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_civile · 19 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01047/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_civile · 19 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01050/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →