Cassazione Penale, Sentenza n. 13962/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la pronuncia della Corte d'Appello di Catania del 14/04/2021 che, in esecuzione del rinvio deciso dalla Corte di Cassazione (27/10/2020), aveva confermato il trattamento sanzionatorio per il reato di illecita detenzione e acquisto di stupefacente (D.P.R. 309/1990, art.73 commi 1 e 4), determinando la pena in complessivi 11 anni e 2 mesi di reclusione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che la corte territoriale non avesse dato adeguata risposta alle doglianze sull'entità della pena, dopo il mutato trattamento sanzionatorio conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche e aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, avesse correttamente rivalutato il trattamento sanzionatorio alla luce del dictum della Cassazione e della sentenza costituzionale, motivando congruamente la conferma della pena con riferimento alla pluralità di cessioni, al ruolo di pusher/cassiere/corriere e alla aggravante ex art.73 comma 6 D.P.R. 309/1990. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Il comma 1 prevedeva una pena minima che la Corte Costituzionale ha in parte dichiarato incostituzionale (sent. n.40/2019), alterando il quadro sanzionatorio; il comma 6 è stato valorizzato dalla Corte d'Appello come aggravante che ha inciso sulla determinazione della pena
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 23/01/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.73 comma 1 nella parte in cui fissava la pena minima in anni 8 anziché anni 6, con conseguente necessità di rivalutazione del trattamento sanzionatorio nei procedimenti pendenti
Codice penale, artt. 132 e 133
Stabiliscono i principi per la determinazione della pena (pena base, circostanze, criteri di graduazione); la determinazione dell'entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata e conforme ai criteri legali
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilità di applicare una somma alla Cassa delle Ammende valutata equitativamente
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma formale richiamata per la produzione delle conclusioni scritte del pubblico ministero in Cassazione; qui indica il procedimento seguito per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.5, n.5582 del 30/09/2013 - Ferrario)
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può riformare la valutazione del merito sulla congruità della pena salvo che tale determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; critica generica della motivazione in Cassazione è inammissibile
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio per rinvio, il giudice del rinvio deve rivalutare la pena ma non è obbligato a ridurla: può confermarla se la motivazione è congrua e conforme ai nuovi parametri normativi
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (artt.132-133 c.p.); in Cassazione le censure sulla congruità della pena devono essere specifiche e dimostrare vizi logico-giuridici o arbitrarietà, altrimenti sono inammissibili
- Le modifiche derivanti da pronunce di illegittimità costituzionale (es. riduzione di pena minima) impongono la rivalutazione del trattamento sanzionatorio, ma non automaticamente la riduzione della pena se permangono circostanze aggravanti o fatti che giustificano l'entità della pena
- La presenza di plurime cessioni e un ruolo di promotore/pusher, nonché aggravanti previste dalla legge, possono giustificare aumenti per continuazione e mantenimento di pene elevate anche dopo la revisione degli elementi edittali
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.); è quindi essenziale formulare censure precise e motivate per evitare sanzioni economiche
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