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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29398/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale aveva chiesto, dopo aver allegato un fatto nuovo, la modifica del provvedimento applicativo, chiedendo in particolare l'eliminazione del divieto di soggiorno in Lamezia Terme. La domanda è stata proposta mentre era pendente il giudizio di secondo grado avverso il decreto di primo grado che aveva applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno e sei mesi con divieto di soggiorno. Si è così formato un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Catanzaro e la Corte di appello di Catanzaro: il Tribunale riteneva competente la Corte d'appello perché il giudizio di impugnazione era ancora pendente, mentre la Corte d'appello riteneva competente il Tribunale richiamando l'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011. La decisione risolve il contrasto stabilendo quale giudice debba provvedere sulla richiesta di modifica/aggravamento o revoca della misura quando la decisione di primo grado non sia ancora definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, ha attribuito la competenza alla Corte di appello di Catanzaro e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha aderito all'orientamento secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, la competenza del tribunale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone la definitività del provvedimento di primo grado; se invece pende il giudizio di appello, la domanda di revoca o modifica della misura spetta al giudice dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La competenza del tribunale per provvedere su revoca, modifica o aggravamento della misura di prevenzione personale presuppone la definitività della decisione che ha applicato la misura; se pende l'appello, la competenza appartiene alla corte d'appello investita del gravame.

  • art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011

    È la base normativa richiamata per distribuire la competenza in materia di misure di prevenzione personali tra giudice che ha applicato la misura e giudice del gravame.

  • ordinanza n. 83 del 1995 della Corte costituzionale

    È richiamata come supporto all'idea che la competenza del tribunale abbia natura esecutiva e operi solo a decisione definitiva.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione personali, la domanda di revoca, modifica o aggravamento della misura va proposta al giudice che è attualmente investito del controllo sul provvedimento, sicché, in pendenza dell'appello, la competenza appartiene alla corte d'appello e non al tribunale.
  • La competenza del tribunale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 è una competenza di tipo esecutivo e presuppone la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
  • La distinzione decisiva, ai fini della competenza, è tra provvedimento di primo grado definitivo e provvedimento ancora sub iudice in appello: nel secondo caso il potere di decidere sulle sopravvenienze resta al giudice dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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