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Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'elenco degli esiti della prima prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 1 dirigente a tempo indeterminato con competenze amministrative, prot. n. -OMISSIS-, approvata e pubblicata in data -OMISSIS-, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di punti -OMISSIS-, con esito "non superata", e la conseguente esclusione dalla seconda prova; dell'elenco degli esiti delle prove orali, per quanto di ragione, per come pubblicato sul sito InPa in data -OMISSIS-; dell'elenco degli esiti della seconda prova scritta, per quanto di ragione; dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla prima prova scritta del -OMISSIS-, nella parte in cui individuano come "corrette" le risposte ai quesiti n. 4 e n. 14 della prova sostenuta dalla ricorrente, discostandosi dal dato normativo vigente e ritenendo errate le risposte in realtà conformi alla legge; per quanto occorra, del bando/avviso di concorso prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché degli avvisi e atti organizzativi presupposti, connessi e conseguenti, nella parte in cui fossero interpretati e applicati in modo lesivo per la posizione della ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, e tra questi: 1) gli atti e/o i verbali che abbia concorso a determinare il punteggio di -OMISSIS- in luogo di -OMISSIS- e la conseguente esclusione della ricorrente dalla seconda prova scritta; 2) le seconde prove scritte, i relativi esiti (nonché il relativo avviso) e gli elenchi al successivo step unitamente ad ogni altro verbale ad esse inerente limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 3) le prove orali, i relativi esiti e la graduatoria eventualmente pubblicata nelle more; 4) il calendario delle prove orali; Con domanda di accertamento del diritto della ricorrente al corretto ricalcolo del punteggio della prima prova scritta, con attribuzione del punteggio effettivamente spettante (punti -OMISSIS-), alla luce della corretta individuazione, alla stregua del dato normativo, delle risposte esatte ai quesiti n. 4 e n. 14; del conseguente diritto della ricorrente ad essere ammessa alla seconda prova scritta, in quanto in possesso del punteggio minimo di 21/30 previsto dalla lex specialis per l'accesso alla prova successiva Con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, dell'Amministrazione resistente a procedere al ricalcolo del punteggio della ricorrente e a consentirle lo svolgimento della seconda prova scritta (o, se già espletata, a rinnovare in suo favore la predisposizione/tenuta della medesima) e, in via derivata, a consentirle - ove superate le ulteriori fasi - la partecipazione alla prova orale, con ogni ulteriore provvedimento consequenziale.

Giustizia amministrativa202600510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prima prova scritta di un concorso pubblico per dirigente, con attribuzione di un punteggio insufficiente e conseguente esclusione dalla seconda prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'elenco degli esiti della prima prova scritta, gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla correzione e, per quanto di ragione, gli esiti delle prove successive, deducendo l'erroneità delle risposte ritenute corrette dalla Commissione per i quesiti a risposta multipla n. 4 e n. 14. Ha sostenuto che le proprie risposte fossero conformi al dato normativo vigente e che, a seguito del corretto ricalcolo, il punteggio avrebbe dovuto raggiungere la soglia minima di 21/30 prevista dal bando, con conseguente ammissione alla seconda prova scritta e, in caso di superamento delle fasi successive, alla prova orale. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione o la rinnovazione della seconda prova.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto sufficiente l'esame del quesito n. 14 per escludere, allo stato della cognizione cautelare, l'irragionevolezza della scelta della Commissione, valutata alla luce dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. Non è stata quindi disposta la sospensione degli esiti della prova né l'ammissione o la rinnovazione della prova successiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 30 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

    La disciplina è stata utilizzata per valutare la non irragionevolezza della scelta della Commissione in relazione al quesito n. 14.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'impugnazione dell'esito di una prova concorsuale non può essere accolta quando, anche limitatamente a uno dei quesiti contestati, la scelta della Commissione non risulti irragionevole alla luce della disciplina normativa applicabile, difettando il fumus boni iuris.
  • L'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di disporre la sospensione degli esiti della prova o l'ammissione con riserva alle fasi concorsuali successive.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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