Sentenza n. 325/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento prot. n. 16540/2025 del 15.10.2025, con il quale il Comune di Positano ha respinto la s.c.i.a. ex art. 36 bis depositata dalla ricorrente in data 14.08.2025; b - della nota prot. n. 114450 del 12.09.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto della SCIA presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Positano, ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la SCIA presentata per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Gli abusi riguardavano la realizzazione e l'ampliamento di unità immobiliari residenziali, eseguiti in difformità o assenza di titolo, in area sottoposta a disciplina urbanistica di tutela degli insediamenti antichi, a zona di rispetto ambientale e a vincolo paesaggistico. Gli originari dinieghi di condono, relativi al primo e al secondo condono edilizio, e la conseguente demolizione erano già stati confermati dal TAR e dal Consiglio di Stato. Nel giudizio la ricorrente ha dedotto censure di illegittimità contro il rigetto della nuova SCIA, ma il testo non espone analiticamente il contenuto dei singoli motivi. Il Comune non si è costituito; si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il rigetto della SCIA. La presentazione, il 14 agosto 2025, di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria e di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha determinato un nuovo assetto degli interessi e la traslazione dell'interesse a ricorrere, rendendo non più attuale l'interesse all'annullamento del precedente rigetto della SCIA. Il Collegio ha distinto tale ipotesi dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa, mentre l'improcedibilità ricorre quando il nuovo provvedimento o la nuova iniziativa amministrativa non soddisfa integralmente il ricorrente ma modifica l'assetto del rapporto. Il TAR ha inoltre ritenuto tempestiva la nuova istanza: il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 avrebbe iniziato a decorrere soltanto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 21 maggio 2025, poiché in precedenza era stata concessa la tutela cautelare. Alla data dell'istanza del 14 agosto 2025 il termine non era quindi decorso e l'immobile non era stato acquisito al patrimonio comunale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata quale base della SCIA e della successiva istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica; il rigetto comunale ha qualificato gli interventi come nuova costruzione, non riconducibile agli interventi sanabili mediante tale procedimento.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il termine di novanta giorni per gli effetti acquisitivi è stato ritenuto decorrente soltanto dalla definizione dell'appello, successiva alla tutela cautelare concessa dal Consiglio di Stato; pertanto, al momento della nuova istanza, l'immobile non era stato acquisito al patrimonio comunale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede la piena e integrale soddisfazione dell'interesse azionato.
art. 35 c.p.a.
La disposizione contempla l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, applicata dal TAR quando la nuova istanza di sanatoria ha determinato un nuovo assetto degli interessi e la perdita di attualità dell'interesse all'annullamento del precedente rigetto.
artt. 31 e seguenti l. 47/1985
Richiamati con riferimento alle originarie istanze di condono edilizio, successivamente rigettate dal Comune.
art. 39 l. 724/1994
Richiamato quale base normativa delle ulteriori istanze di condono edilizio presentate nel 1995 e successivamente rigettate.
legge regionale Campania n. 35/1987
Richiamata per la classificazione dell'area nella zona 2, concernente la tutela degli insediamenti antichi accentrati.
Massime di principio
- La presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza amministrativa avente oggetto sostanzialmente collegato alla pretesa azionata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando modifica l'assetto degli interessi tra amministrazione e privato, anche se non soddisfa integralmente la pretesa; in tal caso il ricorso è improcedibile e non si configura la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena e integrale soddisfazione dell'interesse azionato; quando l'attività successiva dell'amministrazione o del privato produce soltanto una nuova conformazione del rapporto controverso, senza soddisfazione integrale, ricorre invece l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando una tutela cautelare incide sull'efficacia o sull'esecutività della decisione amministrativa relativa a un abuso edilizio, il termine per gli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 decorre dalla definizione della fase contenziosa, secondo quanto accertato nel caso concreto, e non durante il periodo coperto dalla tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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