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Ordinanza

Ordinanza n. 2460/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0055356 del 2 marzo 2026 (doc.8), con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2025 con prot. n. 18954 ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202602747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 2 marzo 2026 con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Spagna. Dalla motivazione cautelare emerge che il diniego sarebbe stato adottato a causa di carenze documentali nella domanda, senza che l’Amministrazione avesse previamente richiesto all’interessata le necessarie integrazioni documentali, come previsto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. È stata inoltre dedotta, in via cautelare, la sussistenza del periculum in mora, in quanto il diniego avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, confermando il decreto cautelare di accoglimento n. 1471/2026. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris, poiché dagli atti risultava che l’Amministrazione sembrava avere respinto l’istanza per carenze documentali senza prima richiedere le integrazioni previste dalla normativa di settore. Ha ravvisato il periculum in mora nella possibile risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente prima della sua scadenza. Per l’effetto, ha sospeso gli effetti del diniego fino al 30 giugno 2026 e ha ordinato al Ministero il riesame del provvedimento, acquisendo l’ulteriore documentazione in possesso dell’interessata. La trattazione del merito è stata fissata al 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in uno Stato membro diverso dall’Italia.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    senza aver prima provveduto a richiedere all’interessata le necessarie integrazioni

    In presenza di carenze documentali nella domanda di riconoscimento, l’Amministrazione deve previamente richiedere all’interessato le necessarie integrazioni, prima di adottare un provvedimento di diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Quando una domanda di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione presenta carenze documentali, l’Amministrazione non può respingerla immediatamente, ma deve previamente richiedere all’interessato le necessarie integrazioni documentali, nei limiti previsti dalla normativa di settore.
  • Il diniego adottato senza la previa richiesta di integrazione documentale può presentare un fumus di illegittimità cautelarmente rilevante e giustificare il riesame dell’istanza.
  • Ai fini della tutela cautelare, il rischio che un diniego amministrativo determini la risoluzione di un rapporto di lavoro in corso costituisce un pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto impugnato e ordinare all’Amministrazione il riesame del provvedimento, imponendo l’acquisizione della documentazione ulteriore nella disponibilità dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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