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Ordinanza

Ordinanza n. 133/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione o trasferimento presso sedi territoriali indicate dal ricorrente per prestare assistenza al fratello disabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 marzo 2026 con il quale il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, chiedendo anche l'accertamento del diritto al trasferimento presso una tra Manfredonia, Termoli, Vico del Gargano, Vieste e Foggia. Ha dedotto l'illegittimità del diniego e chiesto la sospensione cautelare dei suoi effetti. Il TAR ha rilevato che una precedente impugnazione, relativa al diniego di trasferimento verso Termoli, Vieste o Manfredonia per assistere il fratello disabile, era stata respinta con sentenza passata in giudicato. Le motivazioni dell'odierno diniego sono risultate sostanzialmente analoghe anche con riferimento alle nuove sedi di Vico del Gargano e Foggia. In giudizio l'amministrazione ha inoltre chiarito che il trasferimento non sarebbe possibile neppure in considerazione del nuovo grado di Capo di 3° Classe, acquisito il 25 ottobre 2025, grado che sembrerebbe restringere le possibilità di assegnazione rispetto al precedente inquadramento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto che l'art. 33, comma 5, l. 104/1992 consenta l'assegnazione preferenziale soltanto "ove possibile", imponendo quindi il bilanciamento con le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, senza configurare un diritto incondizionato al trasferimento. Quanto al periculum in mora, il ricorrente può comunque prestare assistenza mediante il congedo straordinario retribuito; tale rimedio, pur non equivalente al trasferimento richiesto, non determina al momento pregiudizi immediati, gravi e irreparabili allo sviluppo della carriera. Il TAR ha inoltre valorizzato l'inserimento del ricorrente in lista di attesa, che impone all'amministrazione di riesaminare tempestivamente la situazione quando matureranno i presupposti. Ha fatto salvi gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    L'assegnazione preferenziale del dipendente che assiste una persona con disabilità non è automatica, ma può essere accordata solo ove compatibile con le possibilità organizzative e con le esigenze dell'amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il TAR ha esaminato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'assegnazione preferenziale prevista dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 è subordinata alla clausola "ove possibile" e non attribuisce al dipendente un diritto incondizionato al trasferimento; l'amministrazione deve tener conto anche delle proprie esigenze organizzative e funzionali.
  • Nella fase cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il dipendente disponga di strumenti alternativi per prestare assistenza al familiare disabile, come il congedo straordinario retribuito, qualora non emerga un pregiudizio immediato, grave e irreparabile alla carriera.
  • L'inserimento del dipendente in una lista di attesa non determina l'accoglimento immediato della domanda di trasferimento, ma impone all'amministrazione di riesaminare tempestivamente la posizione quando maturino i presupposti per l'assegnazione.
  • La precedente definizione con sentenza passata in giudicato di una controversia relativa a sedi già richieste può essere valorizzata, in sede cautelare, quando il nuovo diniego riproduca sostanzialmente le medesime motivazioni, ferma la possibilità di ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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