Cassazione Civile, Ordinanza n. 37633/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF e altre imposte relativo all'anno 2008. In primo grado la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i redditi conseguiti all'interno dell'UE, accogliendo il ricorso per gli ulteriori redditi e ponendo le spese di lite a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 1.000 oltre accessori. In appello, proposto dall'Ufficio in via principale e dal contribuente in via incidentale, la CTR confermava la decisione e liquidava le spese del secondo grado in euro 2.000, oltre accessori, con parziale compensazione e riduzione dei parametri. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo all'incongruità della liquidazione delle spese del primo grado; 2) in subordine, violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e 2 e 4 del d.m. n. 55/2014 per avere la CTR confermato, anche implicitamente, l'importo delle spese di primo grado. La Corte ha rilevato che nel ricorso era riprodotto il motivo di appello e che la CTR non vi aveva affatto risposto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo investito dal motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di appello dovrà pronunciarsi espressamente sul motivo di gravame concernente la liquidazione delle spese di primo grado.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra un vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è invocabile solo in via subordinata rispetto al vizio processuale dedotto, ma nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 112 c.p.c.
L'omissione del giudice sul motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale parametro per la regolazione delle spese di lite.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente come criterio per la liquidazione del compenso/spese, in combinazione con i parametri ministeriali.
artt. 2 e 4 d.m. n. 55/2014
Richiamati dal ricorrente per contestare l'adeguatezza della liquidazione delle spese di lite.
art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore ha condotto alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra un vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Il vizio di omessa pronuncia è distinto dall'omesso esame di un fatto decisivo: il primo riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione, mentre il secondo attiene alla mancata valutazione di una circostanza fattuale.
- Non può parlarsi di pronuncia implicita di rigetto quando la questione dedotta con il motivo di gravame non sia logicamente incompatibile con la decisione adottata dal giudice di appello.
- L'assorbimento improprio di un motivo si configura solo quando la decisione su una questione rende inutile o impossibile esaminare le altre; in difetto, la mancata trattazione del motivo integra omessa pronuncia.
- Ai fini dell'ammissibilità della censura per omessa pronuncia, è necessario che il motivo di appello sia specificamente riprodotto o comunque chiaramente individuabile nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza.
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