Sentenza del 11/08/2016 n. 16954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia contestando: 1) la nullità della cartella di pagamento ritenuta dal giudice di merito per mancata comunicazione preventiva di irregolarità e per asserita indecifrabilità dell'atto; 2) l'erronea applicazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente in relazione alla liquidazione automatica delle dichiarazioni. La società contribuente, con ricorso incidentale, ha lamentato l'omessa pronuncia sull'asserita nullità degli atti di diniego del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per difetto di autosufficienza. Ha stabilito che la circolare dell'Agenzia delle Entrate non può introdurre, né tantomeno sanzionare con la nullità, un obbligo non previsto dalla legge; inoltre, la mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella, soprattutto quando si tratta di omessi o tardivi versamenti e non di incertezze rilevanti nella dichiarazione. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata, poiché indicava imposte, sanzioni, interessi e versamenti ed era collegata a dati già conosciuti dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso della società contro la cartella per tutte le voci diverse dall'IRAP. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono non si perfeziona quando, in caso di rateizzazione, viene pagata tempestivamente soltanto la prima rata e non vengono versate le successive.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Consentono i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. La mancata comunicazione dell'esito della liquidazione non comporta automaticamente la nullità della cartella, in assenza di una specifica previsione legislativa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA. Anche in questo ambito la comunicazione preventiva non è sempre condizione di validità della cartella.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
La comunicazione preventiva è necessaria quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera automaticamente per ogni iscrizione a ruolo derivante dal controllo della dichiarazione.
Codice civile, art. 1218
Richiamato dall'Agenzia con riferimento alla rilevanza dell'inadempimento del contribuente, anche se la decisione si fonda principalmente sulle norme tributarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)
Il motivo relativo alla pretesa nullità degli atti di diniego del condono è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva indicato adeguatamente quando e come l'eccezione fosse stata proposta nei precedenti gradi.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso della contribuente.
Massime di principio
- Le circolari amministrative hanno funzione interpretativa e organizzativa, ma non sono fonti di diritto: non possono creare nuovi obblighi, diritti o cause di nullità non previste dalla legge.
- La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento. Occorre verificare se la legge imponga concretamente la comunicazione e se vi fossero effettive incertezze rilevanti nella dichiarazione.
- Nei controlli automatizzati fondati sui dati della dichiarazione, la cartella può essere motivata anche mediante il richiamo alla dichiarazione stessa, purché consenta di individuare imposte, sanzioni, interessi e somme richieste.
- La comunicazione preventiva è principalmente finalizzata a consentire la correzione di errori e la regolarizzazione di aspetti formali; non è necessariamente richiesta per contestare omessi o tardivi versamenti già risultanti dai dati dichiarati.
- Per contestare efficacemente un atto tributario è necessario indicare con precisione le violazioni dedotte e dimostrare la loro incidenza concreta sul diritto di difesa; mere contestazioni generiche sulla leggibilità o sulla mancata comunicazione possono non essere sufficienti.
- Il contribuente che impugna in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando dove e quando le eccezioni siano state proposte nei precedenti gradi di giudizio; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Nel caso di condono rateizzato, il pagamento della sola prima rata normalmente non perfeziona la definizione se le rate successive non vengono regolarmente versate.
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