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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33178/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

L’ente regionale impugnava in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria d’appello che aveva confermato un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2009 relativo all’occupazione di suolo pubblico effettuata per un cantiere edilizio su un immobile di sua proprietà. In primo grado era stata riconosciuta l’esenzione prevista per gli enti pubblici non economici di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione di legge, sostenendo che, per la sua natura pubblicistica e per le finalità istituzionali e sociali dell’ente, l’esenzione dovesse spettare sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, senza poter pretendere un ulteriore requisito concreto riferito alla singola occupazione. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, contestando la qualificazione della propria attività come commerciale e l’affermazione secondo cui l’ente realizzerebbe immobili per poi commercializzarli.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’esenzione TOSAP richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo: non basta la natura di ente pubblico non economico, ma occorre che la specifica occupazione sia effettuata per una delle finalità tassativamente indicate dalla legge. Nel caso concreto l’occupazione del suolo per mettere in sicurezza e manutenere l’edificio non era, per la Corte, direttamente riconducibile a finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione o ricerca scientifica. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o mancante, ritenendo il secondo motivo inammissibile perché il giudice di merito aveva argomentato in modo sufficientemente chiaro e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta perché la controparte è rimasta intimata; è stata altresì richiamata la debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993

    le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi ... da enti pubblici ... per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica

    L’esenzione dalla TOSAP richiede sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo: la specifica occupazione deve perseguire una delle finalità tassativamente previste, non essendo sufficiente la sola natura pubblica o non economica dell’ente.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986

    È richiamato per definire gli enti pubblici non commerciali; la Corte ribadisce che la qualificazione soggettiva non basta, da sola, a fondare l’esenzione.

  • art. 2195 c.c.

    È utilizzato per discutere la natura commerciale dell’attività dell’ente; la Corte rileva che la qualificazione dell’attività non elide il decisivo requisito oggettivo dell’occupazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, respinto perché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della disciplina dell’esenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, dichiarato inammissibile poiché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né meramente apparente.

  • art. 2053 c.c.

    Richiamato incidentalmente per affermare i doveri di manutenzione e protezione del proprietario dell’immobile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le agevolazioni o esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o oltre i casi espressamente previsti.
  • Per l’esenzione TOSAP prevista per determinati enti pubblici non è sufficiente la mera appartenenza soggettiva alla categoria agevolata: occorre anche che la singola occupazione del suolo sia effettuata per una delle finalità specifiche indicate dalla legge.
  • Le finalità istituzionali o statutarie dell’ente non coincidono necessariamente con la finalità della concreta occupazione che dà luogo al tributo; ai fini dell’esenzione rileva la causa immediata dell’occupazione.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile come nullità, quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se il ragionamento decisorio è esplicitato in modo comprensibile e conforme alla giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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