Ordinanza n. 359/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione V, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- e pubblicato in G.U. n. -OMISSIS- recante provvedimento di “Scioglimento d’ufficio della «-OMISSIS- società cooperativa sociale in liquidazione», e nomina del commissario liquidatore”; - della Comunicazione, ai sensi dell'art.7 Legge n.241/90 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità, ex art. 12, comma 3, D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17, con nomina di commissario liquidatore prot. n. -OMISSIS- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di scioglimento d’ufficio della cooperativa e nomina del commissario liquidatore, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa sociale in liquidazione ha impugnato il decreto ministeriale di scioglimento d’ufficio e nomina del commissario liquidatore, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la questione cautelare centrale riguardava la compatibilità tra la liquidazione volontaria della cooperativa e il successivo esercizio del potere ministeriale di scioglimento d’ufficio ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002. La ricorrente sosteneva, implicitamente, che la liquidazione volontaria potesse impedire o rendere superfluo il procedimento autoritativo. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In ordine al fumus, ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che la liquidazione volontaria non impedisca il successivo scioglimento d’ufficio, poiché quest’ultimo svolge una funzione pubblicistica di tutela e salvaguardia dello scopo mutualistico, distinta dalla liquidazione volontaria. Secondo il Collegio, ammettere che la liquidazione volontaria possa paralizzare il procedimento autoritativo svuoterebbe di contenuto l’istituto sanzionatorio e favorirebbe condotte elusive, con il rischio di una gestione o devoluzione del patrimonio residuo non conforme ai vincoli legali di destinazione. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso l’esistenza di un pregiudizio irreparabile, trattandosi di una società inattiva e già sottoposta a liquidazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220
Il potere di scioglimento d’ufficio della cooperativa assolve a una funzione pubblicistica di tutela e salvaguardia dello scopo mutualistico e può essere esercitato anche dopo l’avvio della liquidazione volontaria.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento d’ufficio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La liquidazione volontaria di una società cooperativa non impedisce, di per sé, il successivo scioglimento d’ufficio disposto dall’autorità competente, quando quest’ultimo persegua una distinta funzione pubblicistica di tutela dello scopo mutualistico.
- La liquidazione volontaria non può essere utilizzata per paralizzare un procedimento autoritativo di scioglimento, poiché ciò potrebbe svuotare di contenuto il potere sanzionatorio e consentire condotte elusive rispetto ai vincoli legali sulla gestione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non è ravvisabile, in assenza di ulteriori elementi, quando l’ente ricorrente sia inattivo e già sottoposto a liquidazione volontaria.
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