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Ordinanza

Ordinanza n. 1898/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Dirigenziale n. 71 del 15.04.2026, notificata in pari data, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) ha ingiunto alla società ricorrente (locataria) e alla sig.ra Eviano (proprietaria) la demolizione di opere edilizie realizzate nell’immobile sito in Via Galatina, foglio 2, p.lla 5005, e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

Giustizia amministrativa202603847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale con la quale il Comune ha ingiunto alla società locataria e alla proprietaria la demolizione delle opere edilizie realizzate nell'immobile e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il Comune ha sostenuto che l'ordinanza segue all'accertamento di abusi edilizi ed è quindi un atto doveroso e vincolato, precisando inoltre che il procedimento di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001 è ancora pendente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'ordinanza di demolizione, in quanto conseguente all'accertamento di abusi edilizi, costituisce un atto doveroso e vincolato. Ha tuttavia precisato che l'ordinanza non può essere portata a esecuzione dall'amministrazione sino alla conclusione del procedimento di sanatoria pendente. In ragione di tale preclusione temporanea all'esecuzione, il requisito del periculum in mora difetta allo stato e non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il procedimento di sanatoria edilizia pendente impedisce, sino alla sua conclusione, l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare, i cui presupposti non sono stati ritenuti sussistenti per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando un'ordinanza di demolizione è impugnata mentre è ancora pendente il procedimento di sanatoria edilizia, l'amministrazione non può procedere alla sua esecuzione sino alla conclusione del procedimento di sanatoria.
  • La pendenza del procedimento di sanatoria edilizia può escludere, allo stato, il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione, se l'atto non è comunque suscettibile di esecuzione immediata.
  • L'ordinanza di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio ha natura doverosa e vincolata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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