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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato il diniego di rimborso del credito IRPEF, sostenendo che la presentazione tardiva della dichiarazione, oltre il termine di 90 giorni, non impedisse di riconoscere il credito e il relativo rimborso. Secondo il ricorrente, il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, doveva essere interpretato nel senso che la dichiarazione tardiva, pur considerata omessa, potesse costituire titolo per il rimborso quando contenesse una specifica richiesta e l'Amministrazione avesse effettuato controlli senza contestare il credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per verificare se insieme alla dichiarazione fosse stata presentata una specifica istanza di rimborso oppure se tale istanza fosse stata presentata successivamente entro i termini previsti. La Corte ha chiarito che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni è formalmente omessa e non produce automaticamente effetti favorevoli per il contribuente, ma ciò non determina di per sé la decadenza dal diritto al rimborso del credito. Il rimborso richiede tuttavia una richiesta espressa, eventualmente contenuta nella stessa dichiarazione tardiva, e soggiace ai termini dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7

    Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 gg si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.

    La dichiarazione tardiva oltre 90 giorni è considerata omessa e, in via automatica, può essere utilizzata dall'Amministrazione per riscuotere le imposte dovute. Tuttavia, la norma non prevede espressamente la decadenza del contribuente dal diritto di chiedere il rimborso dei crediti indicati.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Le richieste di rimborso dei crediti fiscali indicate in una dichiarazione tardiva conservano una propria autonomia e sono soggette ai termini previsti per l'istanza di rimborso, anziché essere automaticamente travolte dalla tardività della dichiarazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 3

    La disposizione è stata invocata dal contribuente nell'ambito dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 6, comma 5-bis, e 7

    Le disposizioni sono state richiamate dal contribuente in materia di sanzioni e responsabilità tributaria, ma non costituiscono il fondamento decisivo della pronuncia.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1

    La disposizione è stata richiamata dal contribuente in materia sanzionatoria, senza incidere direttamente sul principio affermato dalla Corte circa la possibilità di chiedere il rimborso del credito esposto in una dichiarazione tardiva.

  • Costituzione, artt. 23, 53 e 97

    I principi costituzionali di legalità tributaria, capacità contributiva e buon andamento dell'Amministrazione sono stati invocati dal contribuente, ma la Cassazione ha deciso la controversia sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della disciplina ordinaria.

Massime di principio

  • Una dichiarazione dei redditi presentata oltre 90 giorni dalla scadenza è considerata omessa, ma la sua tardività non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso dei crediti fiscali indicati.
  • Per ottenere il rimborso non è sufficiente la mera esposizione del credito: il contribuente deve formulare una richiesta specifica ed espressa, anche all'interno della dichiarazione tardiva.
  • La richiesta di rimborso può essere presentata separatamente dalla dichiarazione, purché sia rispettato il termine applicabile previsto dalla disciplina dei rimborsi fiscali, in particolare dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Il fatto che l'Amministrazione abbia controllato formalmente la dichiarazione o non abbia contestato il credito non sostituisce necessariamente l'istanza espressa di rimborso e non determina, da solo, il riconoscimento del credito.
  • In caso di dichiarazione tardiva, occorre distinguere tra gli effetti sfavorevoli, che consentono all'Erario di riscuotere le imposte dichiarate, e gli effetti favorevoli, come il rimborso, che richiedono un'apposita domanda e il rispetto dei relativi termini.

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