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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36902/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dai proprietari di un immobile danneggiato da un incendio propagatosi dall'abitazione della dante causa della resistente. Il Tribunale aveva riconosciuto il danno e liquidato una somma sulla base di una consulenza tecnica, detraendo quanto già ricevuto dalle assicurazioni. La Corte d'appello, pur confermando la fondatezza dell'azione nell'an debeatur, ha escluso alcune voci di danno per mancata prova del lucro cessante e ha ritenuto che il residuo fosse in realtà riferibile a migliorie apportate all'immobile, non risarcibili; ha quindi condannato i proprietari alla restituzione di quanto percepito in base alla sentenza di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2033 e 2051 c.c. per errore nel calcolo del danno e per erronea qualificazione del residuo come migliorie, sostenendo anche l'omessa considerazione di alcuni importi per ristrutturazione e mancata disponibilità dell'immobile; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione per non aver considerato la richiesta di includere l'IVA sui costi di riparazione. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'asserito errore di calcolo non fosse, in ipotesi, motivo di ricorso per cassazione ma semmai emendabile con la correzione di errore materiale; che una parte della doglianza era preclusa da giudicato interno perché l'importo già ricevuto dalle assicurazioni risultava fissato in primo grado senza appello incidentale; che le ulteriori censure miravano in realtà a contestare valutazioni di merito sulla quantificazione e imputazione del danno, non sindacabili in cassazione nei termini dedotti e comunque non autosufficienti; che la questione dell'IVA era nuova, non risultava trattata nei gradi di merito e non era stata proposta con appello incidentale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come base della responsabilità da cosa in custodia per i danni provocati dall'incendio propagatosi dall'abitazione della resistente

  • art. 2033 c.c.

    evocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa erronea quantificazione e alla restituzione di quanto percepito in eccesso

  • art. 287 c.p.c.

    l'eventuale errore di calcolo o di conteggio è ritenuto, in ipotesi, emendabile con la correzione degli errori materiali, non con ricorso per cassazione

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la censura sulle migliorie e sulla non contestazione è ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la doglianza motivazionale è ritenuta non più deducibile nei termini prospettati e, comunque, riferita a questioni di fatto

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L'errore di mera contabilizzazione o di somma, quando non investa la struttura logico-giuridica della decisione ma solo l'operazione materiale di calcolo, non integra di regola un vizio deducibile con ricorso per cassazione ed è, semmai, correggibile con il rimedio dell'errore materiale.
  • Una censura in cassazione che contesti la qualificazione di una voce come "miglioria" anziché come danno risarcibile è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito sulla consistenza e imputazione del pregiudizio.
  • La deduzione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione del contenuto degli atti di controparte e delle contestazioni mancate; in difetto, la censura è aspecifica e non autosufficiente.
  • Le questioni non introdotte nei gradi di merito e non oggetto di impugnazione incidentale non possono essere prospettate per la prima volta in memoria o in cassazione, se incidono su capi della decisione già coperti da giudicato interno.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove; il sindacato di legittimità resta limitato ai casi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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