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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 441 del 2025, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è motivata dalla sussistenza del danno connesso al mancato mantenimento dell'integrità del nucleo familiare della ricorrente durante il giudizio. Le spese del grado cautelare sono state compensate. L'ordinanza deve essere eseguita dall'amministrazione.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 441 del 2025, di rigetto della domanda cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La cittadina straniera ha impugnato in appello, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Dal testo emerge, quale profilo cautelare valorizzato, il pregiudizio derivante dal mancato mantenimento dell'integrità del nucleo familiare nelle more della definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello contro l'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare in materia di soggiorno, il pregiudizio derivante dalla compromissione dell'integrità del nucleo familiare nelle more del giudizio può integrare un danno cautelare idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di sospensione.
  • Quando il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR, può riformare l'ordinanza impugnata e accogliere direttamente l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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