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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cerreto d'Esi sull'istanza presentata dai ricorrenti il 18.10.2025 (acquisita al protocollo comunale in data 20.10.2025 al n. 11655) e della sussistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza medesima in capo alla stessa Amministrazione; per la condanna del Comune di Cerreto d'Esi a pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza dei ricorrenti sopra meglio specificata; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo del Comune di Cerreto d'Esi in caso di sua perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Cerreto d’Esi sull’istanza del 18 ottobre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un’istanza presentata il 18 ottobre 2025, nonché la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha riscontrato l’istanza con nota del 13 febbraio 2026. Hanno tuttavia chiesto la rifusione delle spese, sostenendo che la risposta fosse intervenuta tardivamente, dopo la proposizione del ricorso. Dal testo emerge inoltre che l’iniziativa giudiziaria sarebbe stata proposta per fini tuzioristici, in relazione a eccezioni formulate in un diverso ricorso pendente, e non principalmente per sollecitare l’esercizio di poteri di verifica o autotutela.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso richiesto durante il giudizio. Ha compensato integralmente le spese, ritenendo equa tale soluzione in considerazione della finalità meramente processuale e tuzioristica attribuita all’iniziativa giudiziaria dagli stessi ricorrenti e delle questioni di ammissibilità sollevate dalla controinteressata. Il contributo unificato è rimasto a carico della parte che lo aveva anticipato. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può compensarle considerando il concreto svolgimento della vicenda, la finalità dell’iniziativa giudiziaria e le questioni di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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