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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36636/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale relativo alla direzione lavori di alcuni cantieri commissionati da una cooperativa. Secondo i giudici di merito, il direttore dei lavori avrebbe attestato nei certificati di pagamento opere in realtà non eseguite e avrebbe così consentito il pagamento di somme non dovute all'appaltatrice; la cooperativa, poi cancellata dal registro delle imprese, agiva per il risarcimento del danno da inadempimento. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha aumentato il risarcimento, includendo anche opere extra-contratto ritenute non scomputabili perché non provata la loro autorizzazione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello della controparte fosse generico, in particolare nelle critiche alla CTU; 2) violazione degli artt. 2945 c.c. e 110 c.p.c., sostenendo che, a seguito della cancellazione volontaria della cooperativa, la pretesa creditoria doveva ritenersi rinunciata; 3) violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando la liquidazione del danno e deducendo che la cooperativa non aveva contestato la necessità delle opere extra-contratto. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, rilevando per quest'ultimo sia il difetto di specifica indicazione degli atti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia la sostanziale richiesta di una rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di appello contenesse doglianze sufficientemente specifiche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; ha escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese comportasse, nel caso concreto, rinuncia alla pretesa risarcitoria, richiamando il principio secondo cui l'estinzione della società non elimina automaticamente i rapporti giuridici pendenti; ha infine dichiarato inammissibile la censura sul quantum risarcitorio perché non rispettosa dell'onere di specificazione del ricorso e perché diretta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in solido, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, il motivo di appello è specifico se consente di individuare le critiche mosse alla decisione di primo grado e alle valutazioni svolte, anche con riferimento alla CTU.

  • art. 2945 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte esclude che la cancellazione della società equivalga, di per sé, a rinuncia della pretesa creditoria.

  • art. 110 c.p.c.

    La parte ricorrente la invoca in relazione alla posizione processuale successiva alla cancellazione della società; la Corte non vi ravvisa una ragione per escludere la prosecuzione della pretesa.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione del danno; la Corte non entra nel merito della quantificazione perché la censura è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura non sviluppa un effettivo tema di riparto dell'onere probatorio e mira piuttosto a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione del principio di non contestazione è inammissibile perché il ricorso non indica specificamente l'atto processuale rilevante.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; in difetto la doglianza è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure per violazione di legge, ma non consente di trasformare il motivo in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico quando, anche in modo sintetico ma intelligibile, consente di individuare le censure rivolte alla sentenza impugnata e alle valutazioni del primo giudice; non è necessario un'analitica confutazione di ogni passaggio motivazionale.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente la rinuncia alla pretesa creditoria o risarcitoria pendente; la rinuncia richiede una volontà abdicativa inequivoca, eventualmente desumibile da comportamenti concludenti univoci.
  • L'estinzione della società può dar luogo a un fenomeno successorio nei rapporti non definiti, con trasferimento ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile; non vi è estinzione automatica del rapporto sostanziale se permangono rapporti giuridici pendenti.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione del principio di non contestazione o di errore nella valutazione della prova richiede specifica indicazione degli atti e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa o erronea valutazione di singoli elementi istruttori.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una terza valutazione del fatto: la scelta e la valutazione delle prove restano riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileResponsabilità civileSocietario
SottomaterieAppelloResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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