Corte di giustizia, Ordinanza C-121/22
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 15 June 2022. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, coherence or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-121/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rifiutato di ammettere l’impugnazione proposta dalla fondazione titolare del marchio collettivo UE HALLOUMI contro la sentenza del Tribunale sul segno GRILLOUMI BURGER. Il ricorrente non ha dimostrato che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. La Corte ha inoltre ricordato che le censure rivolte all’accertamento dei fatti non possono, di per sé, fondare l’ammissione dell’impugnazione.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE collettivo: mancata autorizzazione dell’impugnazione per insufficiente dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale in una controversia su marchio UE collettivo sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte; in particolare, se i motivi relativi all’apprezzamento della distintività del marchio collettivo, al rischio di confusione, al rapporto con DOP/IGP e alla presunta incoerenza della motivazione fossero sufficientemente precisati e idonei a giustificare l’ammissione dell’impugnazione.
Principio di diritto
L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE proveniente da una commissione di ricorso dell’EUIPO può essere esaminata dalla Corte solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e completo, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta richiamare la novità della questione, la rarità delle controversie sui marchi collettivi o contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Tribunale. Poiché nel caso di specie il ricorrente non ha precisato adeguatamente gli errori di diritto dedotti né il loro impatto sull’esito della sentenza, né ha illustrato concretamente la rilevanza delle questioni per i criteri dell’articolo 58a dello Statuto, la Corte ha negato l’ammissione dell’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 66 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso su marchio UE collettivo e filtro di ammissibilità dell’impugnazione
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’uso e alla registrazione del segno "GRILLOUMI BURGER" come marchio UE. La Corte non entra nel merito della controversia marchiaria, ma decide se l’impugnazione possa essere esaminata alla luce del meccanismo di selezione previsto per alcune cause EUIPO.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente è titolare del precedente marchio collettivo UE "HALLOUMI". Aveva proposto opposizione contro la domanda di registrazione del segno verbale "GRILLOUMI BURGER" presentata da Fontana Food AB; l’opposizione era stata respinta dalla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO con decisione del 19 giugno 2019. Il Tribunale, con sentenza dell’8 dicembre 2021, aveva respinto il ricorso di annullamento della fondazione contro tale decisione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto il sistema dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina l’esame di talune impugnazioni in materia di decisioni delle commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO a una previa decisione di ammissione. Sono richiamati anche gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda di ammissione contenente in modo dettagliato la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sul piano sostanziale, la ricorrente invoca inoltre l’articolo 66, l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 sui marchi UE.
Motivi addotti per l’ammissione dell’impugnazione
La fondazione sosteneva che l’impugnazione ponesse quattro questioni nuove e importanti, soprattutto per i titolari di marchi collettivi:
- la corretta considerazione delle peculiarità di un marchio collettivo nella valutazione del rischio di confusione;
- la possibilità di presumere un certo carattere distintivo del marchio collettivo anteriore o la necessità di provarlo nuovamente;
- il rapporto tra tutela del marchio collettivo e tutela autonoma come DOP o IGP;
- la presunta illogicità e incoerenza della motivazione del Tribunale. La ricorrente richiamava anche alcuni precedenti della Corte, tra cui Formula One Licensing, L’Oréal, BSH, la precedente causa Halloumi e China Construction Bank.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che spetta integralmente al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve esporre chiaramente e dettagliatamente:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- le ragioni specifiche per cui tale questione ha rilevanza ai fini del filtro di ammissibilità;
- in caso di presunta violazione della giurisprudenza, la parte della decisione impugnata e le pronunce richiamate che sarebbero in contrasto.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la ricorrente non ha soddisfatto tali requisiti. In particolare:
- non ha illustrato in modo sufficientemente chiaro quali fossero gli errori di diritto imputati al Tribunale;
- non ha spiegato in che misura tali errori avrebbero inciso sull’esito della sentenza impugnata;
- si è limitata ad argomenti generali, come la novità della questione o la rarità dei casi sui marchi collettivi, senza dimostrare perché ciò fosse rilevante per i criteri dell’articolo 58a;
- nella parte in cui contestava la valutazione del rischio di confusione, ha in sostanza attaccato l’apprezzamento dei fatti, censura che non può, di per sé, giustificare l’ammissione dell’impugnazione. Quanto ai richiami alla giurisprudenza precedente, la Corte osserva che, per alcuni precedenti, la ricorrente non ha nemmeno indicato con precisione i passaggi pertinenti né chiarito la similitudine tra le situazioni, sicché non è emersa alcuna vera contraddizione giuridica.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di ammissione non dimostra l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa. In materia di spese, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese, considerando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica del motivo di ricorso. Non basta evocare questioni teoricamente importanti o sostenere che una determinata categoria di marchi merita protezione rafforzata: è necessario mostrare un errore di diritto concreto, il suo impatto decisivo sulla sentenza impugnata e il motivo per cui la questione trascende il caso individuale.
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